SI ALL’ ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL MILITARE

“Il Consiglio di Stato, a Natale 2020 dice si al militare che chiede l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis decreto legislativo n.  151 del 2001. Quando l’amministrazione militare oppone le sue generiche esigenze di servizio per rigettare l’istanza di assegnazione temporanea del militare ai sensi dell’art. 42 bis decreto legislativo n. 151 del 2001, è il momento che il giudice gli sbarra la strada ed accoglie le buone ragioni del dipendente. E’ noto che l’art. 42 bis comma 1 del decreto legislativo n.  151 del 2001 dispone quanto segue: il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. Ebbene, portato un caso all’attenzione del Consiglio di Stato, il Supremo Consesso si è pronunciato prima di Natale 2020 con una bella Ordinanza (n. 7434 del 2020 pubblicata dalla Quarta Sezione in data 24.12.2020) di rigetto di un appello incidentale proposto dal Ministero e, quindi, di accoglimento delle ragioni del militare, appartenente alla Guardia di Finanza. In sintesi, la trama del provvedimento vantaggioso per il dipendente è questa. Il maresciallo è padre di una bambina e, per questa ragione, ha presentato istanza per essere assegnato temporaneamente a domanda dalla propria sede di servizio ad altra sede, in una città ove la moglie lavora e vive con la piccola. L’amministrazione ha respinto l’istanza, per una presunta carenza di personale del reparto cui l’interessato appartiene, ciò in rapporto alla criminalità organizzata attiva nel territorio di competenza e alla necessità di vigilare un campo profughi ivi presente. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda cautelare contestuale al ricorso, ritenendo il diniego immotivato pur a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 40, comma 1, lettera q) del decreto legislativo  27 dicembre 2019, n. 172, ritenute applicabili, tenuto conto che l’interessato non avrebbe mai svolto servizi di vigilanza al campo profughi indicato, e ne ha quindi disposto l’assegnazione provvisoria ordinando all’amministrazione di provvedere entro un breve termine. Contro quest’ordinanza, l’amministrazione ha proposto appello cautelare. Il militare resiste e chiede che l’appello sia respinto, evidenziando anche la serietà della sua situazione familiare, poiché la madre della bambina, infermiera in un reparto a rischio, è stata di recente ricoverata per contagio da coronavirus. Viste le opposte tesi avanzate dalle parti in causa, l’appello cautelare viene ritenuto infondato e va respinto, dal momento le esigenze di servizio, a fronte di una situazione familiare di necessità, sono rappresentate dall’amministrazione in modo generico. In conclusione: appello respinto e la ragione va al militare, il quale riceve anche le spese di lite poste a carico del Ministero”. (Francesco PANDOLFI)

Art. 42 bis: Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.(2)

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, co. 105, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(2) Comma così modificato dall’art. 14, comma 7, L. 7 agosto 2015, n. 124.

L’art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 ha la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare e salvaguardando esclusivamente le esigenze organizzative e funzionali della P.A., allorché pone quale condizione di applicabilità del beneficio la “… sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”.

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