AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: ACCESSO CIVICO

Con la  legge sul procedimento amministrativo  del 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  “nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi”,  si è posto fine al principio di segretezza dei documenti amministrativi. La Pubblica Amministrazione, pertanto, attraverso di essa, cessa di avere segreti, passando da un sistema chiuso ed incentrato sul principio di riservatezza ad un sistema basato su principi di trasparenza e pubblicità dell’agere publicum, la cui espressione più importante è, tuttora,  rappresentata dal diritto di accesso agli atti amministrativi. Il principio di trasparenza è stato definito meglio dalla legge  11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”.   Il predetto principio stabilisce l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all’esterno il proprio operato; in sintesi, la trasparenza contribuisce a rendere conoscibile l’azione amministrativa. Dagli anni ’90 ad oggi, infatti, diverse sono state le modifiche legislative che hanno coinvolto l’istituto dell’accesso agli atti, passando per il decreto legislativo n-. 33 del 2013fino a giungere al decreto  legislativo n. 97 del 2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Accesso civico:  L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013: “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”). Il comma 2 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come  modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016  che recita: Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.

  • L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1).
  • L’ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).
  • L’accesso civico, cioè, “chiunque” voglia accedere ai documenti amministrativi soggetti all’obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica amministrazione. L’accesso documentale, invece, è consentito esclusivamentea coloro che abbiano un interesse giuridico diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale si richiede l’accesso.

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

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