PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. (Art. 27 comma 2° Cost.)
Il GUP presso il Tribunale Ordinario di Brindisi, Dr. Valerio Fracassi, a conclusione del processo celebratosi a mezzo del cd. giudizio abbreviato ha assolto il Capitano di Corvetta Sandro Desideri, ufficiale della Marina Militare Italiana, dalla grave accusa di plurimi falsi ideologici aggravati e di plurimi peculati militari aggravati. (Il processo si riferiva ad un’inchiesta relativa a gare forniture di beni e servizi Marina Militare) . Secondo la pubblica accusa, rappresentata dal Dr. Raffaele Casto che ha concluso chiedendo la condanna ad anni 8 e mesi 6 di reclusione, l’ufficiale faceva parte di un più ampio sistema fraudolento mediante il quale tutte le gare di fornitura di beni e servizi alla Marina Militare venivano pilotate garantendo l’aggiudicazione a ditte compiacenti. La difesa ha dimostrato l’assoluta inconsistenza di tutte le ipotesi di reato elevate a carico del Capitano Desideri, che era totalmente estraneo alle dinamiche criminali contestate dalla Procura. La linea difensiva, corroborata da una imponente produzione documentale, ha trovato riscontro nella pronuncia resa dal Giudice. L’ Avv. Michele Vaira – noto penalista del foro di Foggia e, già Prersidente Nazionale AIGA – ha espresso grande soddisfazione per la sentenza assolutoria che ha restituito dignità al proprio assistito, il quale per anni, con spirito di abnegazione, ha servito con onore la Marina Militare anche in teatri di guerra.
Il giudizio abbreviato è un procedimento penale speciale del sistema giudiziario italiano, previsto dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale, che si caratterizza per l’omissione del dibattimento: il giudice decide esclusivamente sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e del difensore. Il processo è quindi celebrato nell’udienza preliminare. “In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.” Con riforma apportata dalla legge numero 33 del 2019, il rito abbreviato non è più ammesso per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.