LA RIABILITAZIONE

LA RIABILITAZIONE PENALE, nel nostro ordinamento giuridico, è quell’istituto che consente alla persona condannata, che ha manifestato segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione degli effetti penali della condanna, e delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici), salvo tuttavia che la legge disponga diversamente: con la riabilitazione la persona riacquista così le capacità eventualmente perdute. CONDIZIONI: ai sensi dell’art. 179 del codice penale può essere richiesta se:  1. sia decorso un certo periodo di tempo dall’espiazione della sentenza di condanna; 2. il condannato ha adempiuto al pagamento delle spese processuali e degli eventuali obblighi risarcitori derivanti dal reato; 3. il condannato ha tenuto una buona condotta. CONTROLLI PRELIMINARI: Prima di procedere con l’istanza per riabilitazione, conviene fare richiesta di copia del casellario penale (fedina penale) chiedendo presso il tribunale copia della sentenza di condanna. Contattare l’Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale (per capire a quanto ammontano e come pagare spese processuali se non già pagate) nonché le vittime e i danneggiati del reato (per concordare un risarcimento, meglio se per iscritto e con raccomandata). TERMINI: per chiedere la riabilitazione, è necessario il decorso di almeno tre anni dal momento in cui la pena principale sia eseguita od in altro modo estinta ed il condannato, durante questo periodo, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Se trattasi di soggetti recidivi, ai sensi dell’articolo 99 del Codice Penale, oppure di quelli precedentemente dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, è necessario il decorso del termine di otto anni dal momento in cui la pena è stata eseguita. Nel caso in cui un soggetto sia stato condannato con la concessione della sospensione condizionale della pena, il termine dei tre anni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza; non occorre attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell’operatività dell’effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale. Nel caso di condanna sia ad una pena detentiva che ad una pecuniaria, ai fini del calcolo del termine previsto per la riabilitazione penale occorre avere riguardo alla data di esecuzione di entrambe le pene, perché entrambe contribuiscono, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato. EFFETTI RIABILITAZIONE: L’effetto tipico della riabilitazione, riguarda la capacità giuridica del condannato, la quale, intaccata dalla sentenza di condanna, viene reintegrata nella sua pienezza per effetto della causa estintiva in esame, rimettendosi in tal modo il reo in condizione di operare nella società nella posizione antecedente alla pronuncia della sentenza di condanna. A CHI SI CHIEDE LA RIABILITAZIONE: Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. La norma – art. 677 del cpp – assegna al criterio del locus custodiae per i detenuti e al locus domicilii per i soggetti in libertà, al fine di assicurare il più stretto collegamento tra il giudice e il soggetto la cui personalità deve essere considerata.  La riabilitazione si può richiedere anche personalmente, senza cioè la necessità di rivolgersi ad un avvocato (con i rischi del .. fai da te). ATTENZIONE: la riabilitazione NON fa tornare NULLO il casellario giudiziale penale (cioè la fedina penale), ma aggiunge alla annotazione della condanna la specificazione che è intervenuta riabilitazione. Il precedente penale non si cancella ma grazie alla riabilitazione penale ed all’incidente di esecuzione, il precedente penale non avrà più alcun effetto negativo. A norma dell’art. 3, D.P.R. 14.11.2002, n. 313, i provvedimenti giudiziali concernenti la riabilitazione (deve intendersi i provvedimenti che la concedono e quelli che, eventualmente, in seguito la revochino) sono annotati nel certificato del casellario giudiziale, accanto alla sentenza di condanna cui si riferiscono. Tale sentenza, dunque, non viene cancellata per l’intervenuta concessione del beneficio: essa, tuttavia, in caso di riabilitazione non viene iscritta nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all’interessato (artt. 24, lett. d e 25, lett. d, D.P.R. 14.11.2002, n. 313). Condanna e riabilitazione compaiono, pertanto, nel certificato richiesto dagli uffici che esercitano la giurisdizione penale e dagli uffici del pubblico ministero, nonché dal difensore su autorizzazione del giudice procedente nei casi previsti (artt. 21 e 22, D.P.R. 14.11.2002, n. 313; non sul certificato richiesto da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, giacché essi hanno ora diritto ad ottenere solo i certificati recanti le iscrizioni che risulterebbero se l’avesse richiesto l’interessato: art. 28, D.P.R. 14.11.2002, n. 313). La riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, non preclude peraltro la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato e, in genere, della sua condotta e della sua vita, antecedenti al reato, valutazione che l’art. 133, 2° co., n. 2 rimette al giudice, al fine dell’accertamento della capacità a delinquere del colpevole , né al fine di escludere la sospensione condizionale della pena. ELIMINAZIONE ISCRIZIONI CASELLARIO: l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario, avviene solo con il decesso del soggetto, o con il decorso di cento anni dalla nascita. DICO CENTO!

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