LA PERIZIA GRAFICA SUL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo è il testamento scritto interamente dalla mano del testatore. I suoi requisiti di validità sono: 1. la scrittura autografa del testatore; 2. la data; 3. la sottoscrizione. Il requisito della forma scritta autografa è rigoroso poiché la sua assenza provoca la nullità del testamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, c.c. Si tratta pertanto di una scrittura privata caratterizzata dalla sua totale autografia. La redazione del testamento olografo esclude la scrittura meccanica, la scrittura con mano guidata da altri ed, esclude, secondo la giurisprudenza, l’ autografia dell’ atto. In questo campo il ruolo del perito grafologo, è di notevole importanza. Il compito principale dell’analisi della scrittura è l’identificazione della persona sulla base di un suo manoscritto.  Le indagini svolte per affermare la paternità di un manoscritto, sono estremamente difficili. Nel corso dell’esame grafo–comparativo, basato sulle caratteristiche formali, ma soprattutto pressorie, e infine anche del contenuto linguistico, il perito affronta una serie di problemi che devono essere risolti attraverso le fasi del processo di ricerca. L’esperienza professionale dimostra però che in molti procedimenti in materia successoria sottoposti al giudizio del tribunale, soprattutto se si tratta di testamento olografo – perché di questo ci occuperemo – le parti del procedimento cercano di provare l’inefficacia del testamento poiché sono insoddisfatte dell’ultima volontà del testatore.  Per questo motivo mirano a dimostrare che il testatore non era capace di intendere e di volere oppure che il testamento non è stato redatto dal testatore. A questo proposito, la giurisprudenza ha affermato che, uno dei tre requisiti di forma essenziali è che il testamento olografo deve anche indicare la data, ovvero l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. Si tratta di un requisito che risolve in via presuntiva le questioni dipendenti dal tempo del compimento dell’atto, relative alla capacità di intendere e volere del testatore. In merito all’apposizione della data, in giurisprudenza è stato affermato che il testamento olografo è annullabile per difetto di data, qualora contenga l’affermazione che il testatore ha redatto nello stesso giorno di un evento futuro incerto (nella specie, il proprio suicidio) (Cass., sez. II, 11 novembre 2015, n. 23014). Altro requisito formale, e pertanto essenziale, del testamento olografo è la sottoscrizione del testatore, intesa come firma autografa, che deve essere apposta al termine delle disposizioni e che può anche non contenere il nome e il cognome del sottoscrivente, purché questi sottoscriva il testamento olografo con un’altra indicazione idonea a identificarlo. La giurisprudenza di merito ha affermato sul punto che il requisito della sottoscrizione del testamento olografo, previsto dall’art. 602 c.c. tra gli elementi essenziali ad substantiam della scheda testamentaria e distintamente dall’autografia delle disposizioni ivi contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche della inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento. Di talché, la carenza di tale requisito formale determina la nullità del testamento olografo (Trib. Milano, sez. IV, 26 febbraio 2015). La giurisprudenza di legittimità ha altresì concluso che le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo – requisito prescritto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio – non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso (Cass., sez. VI – 2, 1 ottobre 2013, n. 22420). Tanto la mancanza dell’autografia, quanto quella della sottoscrizione comportano la nullità del testamento olografo. Per quel che concerne la mancanza di autografia, ci si riferisce al testamento steso con l’ausilio di strumenti meccanografici ovvero scritto da altra persona Le parole aggiunte da terzi, integrazioni o correzioni che siano, si considerano irrilevanti se non mutano la sostanza del testamento, mentre nel caso in cui concorrano a formare il contenuto delle disposizioni testamentarie comportano la nullità del testamento (Cass., 2 agosto 2002, n. 11733). La mancanza della data non comporta la nullità del testamento olografo, ma la sola annullabilità. A questo proposito, la dottrina sottolinea che la data si limiti ad essere la sola indicazione di una circostanza di fatto, relativa al tempo in cui il testatore esprime la sua volontà. L’omissione di tale indicazione non impedisce al testatore di riformulare la sua volontà nelle forme corrette previste dalla legge . La citata dottrina sottolinea che la mancanza della data nel testamento non può essere eccepita se non è sollevata contestuale questione di incapacità del testatore di intendere e volere, ovvero questione di anteriorità rispetto ad altro testamento. Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione apposta dal testatore, l’esame grafologico deve necessariamente compiersi sull’originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva respinto la domanda di nullità del testamento senza chiarire se l’esame del c.t.u. si fosse svolto su una copia fotostatica del testamento oppure sull’originale) (Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2009, n. 1903). E’ importante sottolineare che, lo studio della scrittura contenuta in un testamento olografo pone molteplici problemi, e una perizia del testamento olografo, richiede conoscenze altamente specialistiche e, senza queste, non si può affermare con tutta la sicurezza se il documento sottoposto al giudizio del tribunale sia autentico e valido o falso. La scrittura è strettamente legata all’uomo e non è possibile rilevare la sua falsificazione senza competenze peculiari. È estremamente precisa e quanto mai attuale l’affermazione di L. Fajer secondo cui la scrittura è così legata all’uomo come la sua vita mentale è soggetta alle leggi della biologia. L’aspetto esterno è un bassorilievo dell’anima dell’uomo, perciò è strettamente correlato al suo sistema fisico. Tutti i disturbi organici possono quindi influenzare il carattere della scrittura, così come influenzano il discorso e l’aspetto della persona. Va notato che lo studio di un testamento olografo è più difficile poiché l’autore del documento è morto, non è quindi possibile, in caso di necessità, acquisire la scrittura attuale di riferimento, non è possibile ascoltare l’autore del documento, e nell’interesse degli eredi sta spesso di non facilitare il compito del perito affidatogli dal Tribunale. In secondo luogo, i testamenti vengono spesso eseguiti da persone malate o anziane (86,2% dei testamenti vengono eseguiti da persone intorno e sopra i 60 anni di età), di conseguenza spesso si possono riscontrare forme di scrittura patologica. Un’altra difficoltà sta nell’eliminare le cosiddette condizioni di esecuzione del documento con la mano guidata, che porta all’invalidazione del testamento olografo o alla dichiarazione che l’autore del documento sottoposto all’esame era privo della capacità di intendere e volere. Raramente il perito, analizzando la scrittura in un testamento olografo, ha a che fare con la cosiddetta pura forma della scrittura. In altri casi, in misura più o meno maggiore, la scrittura contenuta in questi documenti, mostra  distorsioni. Ogni esperto sa benissimo che la scrittura è caratterizzata da alcune deformazioni tipiche quando si sia in presenza di patologie. I tratti caratteristici di malattie e menomazioni temporanee che risultano oggetto del nostro interesse sono: tremore e atassia, anomalie nella topografia, gradi dell’angolo di inclinazione, pressione, modellazione dei segni, di impulso e del quadro generale. Il perito, tuttavia, deve ricordare, che alcuni tipi di disturbi mentali e fisici non necessariamente lasciano tracce nell’immagine grafica, ma solo nel testo, altri si riflettono sia nella grafia che nell’espressione grafica, altri ancora non evidenziano nessuna caratteristica speciale né nell’ambito grafico, né linguistico. Un altro problema che pure si presenta durante l’esame del testamento olografo è la mancanza di materiale comparabile; ciò però non esclude la possibilità di un esame peritale. Per motivi ovvi manca materiale di comparazione attuale, mentre può accadere che l’ottenimento di materiale comparabile dalle parti sia impensabile, poiché i partecipanti al processo non possiedono o non vogliono rendere possibile, all’organo giudiziario, l’accesso ad esso. In questi casi il perito, si vede costretto di eseguire l’analisi della scrittura in base ad una conclusione logica, valutare ed esprimere un parere, che non può avere una fondata validità scientifica, in assenza di materiale comparabile, pertanto la soluzione sarà di stampo solo cognitivo. Eppure nella scrittura si possono distinguere alcuni livelli: grafico, linguistico, relativo alla superficie, al materiale coprente, al mezzo scrittorio. In riferimento ad ognuno di questi livelli, il perito dispone sia di un’ampia conoscenza specialistica, sia anche di numerosi leggi della psicofisiologia della scrittura, dell’idioletto che si possono utilizzare quando manca il materiale comparabile e bisogna esprimere un’opinione per coadiuvare la decisione del tribunale In questi casi, potrebbe essere necessario l’aiuto del linguista. Bisogna ricordare che il testo considerato come creazione linguistica, è un ulteriore fonte di informazioni che possono influire sull’efficacia del parere peritale. Il carattere sistemico della lingua può offrire diverse informazioni preziose, sia nell’ambito dello stato fisico come dei cambiamenti biologici del testatore. La sfera linguistica di ogni persona ha carattere individuale come la scrittura. Per l’apertura del sistema linguistico e per il suo carattere lineare esistono infinite possibilità di scelta consapevole e intenzionale delle forme grammatiche, lessicali di quelle unità linguistiche, che possono rendere individuale ogni espressione. Quindi un’appropriata conoscenza di questi fenomeni e la loro interpretazione influisce sull’efficacia del parere e sulla migliore comprensione della persona, ovvero autore del testo. Purtroppo, e abbastanza spesso nelle perizie vengono eseguite le sole analisi grafologiche, sia con la disponibilità di materiale comparabile, sia senza tale materiale, oppure tutto al più, vengono acquisite le conclusioni dei periti psichiatri, successivamente all’analisi delle indagini svolte nell’ambiente del defunto, delle relazioni mediche, delle deposizioni dei testimoni. Tuttavia, il tribunale dovrebbe convocare il perito tante volte quante siano quelle in cui presentano dubbi, anche minimi, sull’autenticità e sulla validità del testamento olografo, e che tali dubbi possono sorgere spesso, lo dimostra anche questo modesto articolo. I tribunali non possono temere la nomina degli esperti e non sono vincolati dalla loro valutazione È molto importante, che l’organo giudiziario sul quale pesa la responsabilità di riconoscere o disconoscere la validità e l’autenticità del testamento olografo, si serva del sostegno dei periti di diverse specializzazioni per un parere complesso, e tale sostegno bisogna reclamare. Poiché solamente l’approccio interdisciplinare permette di fornire le risposte sull’autenticità del testamento olografo sottoposto all’esame, quindi sulla effettiva realizzazione della volontà del testatore. Questa breve analisi della problematica connessa con la specificità dell’esame del testamento olografo nel procedimento della successione, mi invita a formulare alcune  conclusioni. Il tribunale valutando la validità e con ciò l’autenticità del testamento olografo, deve sottoporlo all’analisi per giungere alla risposta sulla validità dello stesso, e quindi per poter rispondere se il  testatore nel momento dell’esecuzione del testamento possedeva la capacità decisionale, e se il testamento stesso sia valido, ovvero realizzato dal testatore. De lege ferenda, bisogna esigere che l’analisi dei documenti sia svolta obbligatoriamente dal consulente e non dal tribunale, in caso di ogni, ancorchè minimo, dubbio sulla sua autenticità e validità. Il perito possiede a riguardo conoscenze speciali e dispone di mezzi di ricerca di cui è privo l’organo che procede, e la valutazione del testamento da parte del tribunale, basata solo sull’osservazione da parte del giudice, non è sufficiente. Bisogna prendere in considerazione che la perizia grafologica, in sè considerata, comporta vari problemi – il consulente incontra diverse difficoltà, deve spesso analizzare la scrittura “appesantita” da diversi tipi e diversi gradi di patologie, deve escludere che la redazione del testamento si avvenuto con mano “guidata”, oppure esprimere il parere senza avere a disposizione materiale comparabile. Dunque, la perizia grafologica è indispensabile nell’analisi del testamento olografo, e non solo per impedire l’efficacia, nel circuito giudiziario, del testamento contraffatto; è però irrinunciabile anche il sostegno del perito psichiatra nell’esame della capacità di intendere e volere del testatore. Tanto più ragionevole sembra quindi la richiesta di introdurre una disposizione di legge riguardante l’esame interdisciplinare del testamento olografo, da parte di esperti con specialità diverse – soprattutto psichiatri, esperti della scrittura, linguisti, nei casi specifici psicologi, medici clinici, perché solo il confronto delle informazioni ottenute nella ricerca condotta da parte degli esperti di diverse specialità e le conclusioni ampiamente sviluppate, aiutano a eliminare errori nella valutazione, e quindi rendono impossibile la messa in circolazione di testamenti invalidi.  (D.ssa Aurora Prestianni  Grafologa Giudiziaria ed Esperta Criminologa ex art. 80 per il Ministero della Giustizia- Uepe di Trento)

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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