TRASFERIMENTO DI SEDE DI MILITARI: SENTENZA TAR LAZIO

Per i militari, i trasferimenti di sede sono soggetti alla preventiva verifica della non contraddittorietà con gli assetti organizzativi della Forza armata di appartenenza, attraverso la contemperazione ed il bilanciamento dei contrapposti interessi, in ossequio ai principi di cui all’art. 97 della Costituzione. (Così il T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 26.03. 2020, n.3655)

SENTENZA: FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, ha positivamente partecipato alla selezione per la scelta di 40 Ispettori da avviare alla frequenza del Corso di specializzazione “Antisofisticazioni e Sanità”.
Al termine del corso il predetto è stato trasferito, a domanda, presso la sede di Cosenza, ultima tra quelle indicate dal militare al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione.
Il ricorrente sostiene che essendosi graduato al settimo posto della graduatoria finale aveva diritto alla scelta della sede, in tal caso, Salerno, sua prima opzione, mentre sono stati assegnati all’indicata sede sottufficiali graduati dopo il ricorrente.
Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.
In data 14 giugno 2017 la parte avanzava ricorso per motivi aggiunti.
Alla camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 il Collegio, con ordinanza n. 5127/19, ha respinto la chiesta misura cautelare.
La riportata decisione non è stata appellata cautelativamente.
Va rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla P.A con memoria depositata in data 12/05/17, poiche, nella specie, si verte in relazione ad una procedura selettiva nazionale, che radica la competenza territoriale del TAR Lazio, ai sensi dell’art. 13, comma 2°, cpa.
Sostiene la parte ricorrente che egli aveva diritto alla scelta della sede di servizio preventivamente indicata.
Tale tesi, a dire del ricorrente, era anche confermata dalla peculiare indicazione, presente nel modulo di domanda di partecipazione alla selezione, in cui era prevista la possibilità di scegliere la sede di assegnazione secondo un ordine di gradimento.
Per il ricorrente tale previsione non ha altro significato che quello per cui l’assegnazione della sede al termine del corso deve avvenire in conseguenza al punteggio ottenuto, avendo tale indicazione la esclusiva funzione di autovincolo per la p.a. nella assegnazione della sede.
Con successivi motivi aggiunti la parte ha replicato e contestato i rilievi al riguardo avanzati dalla resistente.
In particolare ha contestato la natura del trasferimento, nei termini prospettati dalla p.a., rilevando che, nel caso di specie, l’indicato provvedimento non costituisce, né una prima assegnazione, né un trasferimento a domanda, ma una assegnazione di sede a seguito di corso formativo, ribadendo, così, la violazione del suo diritto ad essere assegnato in relazione al punteggio conseguito, cui, come detto, si era vincolata la p.a., a nulla rilevando il principio della c.d. ” deregionalizzazione” ( Vedasi circolari dell’Arma del 2.8.1994 e 9.2.2016), né la previsione dell’art. 976, comma 1 del D.Lgs. 66/2010, riportato dalla p.a. a giustificazione della decisione assunta.
Alla udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio.
L’asserita illegittima assegnazione di sede del ricorrente al termine del corso formativo, a prescindere dal punteggio conseguito, non costituisce, né può costituire un diritto del ricorrente, se non espressamente previsto dalla norma speciale, atteso che la normativa generale in materia di trasferimenti di autorità non prevede alcun limite alla p.a., se non quello della obiettiva motivazione del movimento.
Ora la disamina dell’interpello pubblicato al riguardo dall’Arma non prevede in alcun modo che la sede di successiva assegnazione venga individuata in relazione al punteggio conseguito a fine corso.
Si tratta, in buona sostanza, di una interpretazione additiva formulata dal ricorrente sulla base di alcuni aspetti che non consentono di affermare alcuna autolimitazione della p.a..
Anzi il contenuto dell’interpello prevede, al punto 2, la necessaria dichiarazione dei candidati di essere impiegati al termine della prima fase del corso di specializzazione, in una delle sedi indicate nell’allegato A e consentendo ai militari : “…l’eventuale gradimento ad effettuare a domanda per tutte le sedi in ordine di gradimento”.
È evidente, allora, che nessun diritto può essere reclamato in merito ad una presunta assegnazione di sede secondo l’ordine di graduatoria,
La p.a. ha chiaramente affermato che al termine del corso il militare potrà essere assegnato ad una delle sedi indicate nell’allegato A), in subordine il predetto aveva la possibilità di rappresentare la disponibilità per una sede, che doveva essere indicata secondo un ordine di gradimento, cui il predetto avrebbe potuto essere trasferito a domanda.
Questo non significa, né può significare una rigidità dell’ordine delle preferenze manifestate, atteso che la p.a., secondo la piana interpretazione dell’interpello, avrebbe potuto disattendere i desiderata del militare, disponendo il movimento di autorità, proprio perché i trasferimenti di sede del personale militare sono soggetti solo alla verifica della non contraddittorietà con gli assetti organizzativi della Forza armata attraverso la contemperazione e bilanciamento dei contrapposti interessi in ossequio all’art. 97 della Costituzione.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.

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Redazione

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