Per colf, badanti e braccianti è iniziata la campagna di regolarizzazione. La sanatoria riguarda sia i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Le previsioni governative, indicavano in circa 220 mila le domande che sarebbero state presentate dai datori di lavoro per favorire l’emersione del lavoro nero di cui 44 mila quelle attivate da cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto, ma ad oggi i dati, sui primi 5 giorni dall’inizio di presentazione delle domande di regolarizzazione, dicono che sono circa 10.000 le domande sono già inviate o in corso di presentazione. Molte di queste riguarderebbero colf e badanti, poche per il settore agricolo. “A livello nazionale i numeri sull’agricoltura sono veramente esigui – come ha spiegato Romano Magrini di Coldiretti a La Verità – parliamo di un centinaio di domande o poco più in tutta Italia”. Voluta dal Ministro Bellanova, per ridare ossigeno al comparto agricolo, la regolarizzazione dei migranti non sta assolvendo a questa funzione e, si sta rivelando una misura del tutto propagandistica. Il ministro, aveva più volte dichiarato che l’urgenza del provvedimento era giustificata dal fatto di rimettere subito in moto l’economia agricola. Dunque, occorreva immediato uso di manodopera ma, se dal 1 giugno ad oggi soltanto in pochi hanno presentato le domande, allora questa immediatezza è venuta meno oppure, più semplicemente, l’urgenza di cui ha parlato spesso il ministro Bellanova non c’era. Le procedure, iniziate l’1 giugno, sono gestite dallo Sportello unico per l’immigrazione delle prefetture e dalle questure. Sarà possibile presentare le domande fino al 15 luglio. I dati verranno comunicati dal Viminale al 15 giugno e all’1 luglio. Due le possibilità previste dalla norma: il datore di lavoro potrà sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo; gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre potranno chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi. I settori interessati sono agricoltura, zootecnia, assistenza alla persona e lavoro domestico. Le procedure prevedono che presso lo Sportello unico per l’immigrazione istituito nelle Prefetture i datori di lavoro operanti nei settori indicati presentino istanza in favore di cittadini extracomunitari. Le istanze devono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1 giugno al 15 luglio sull’applicativo accessibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web.
MESSAGGIO INPS DEL 04.06.2020 n. 2327: “Presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari. Istruzioni per la compilazione del modello F24 per il versamento dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legge, n. 34/2020
1. Requisiti reddituali: chiarimenti. L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza all’INPS al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in essere con cittadini italiani o dell’Unione europea. I profili applicativi relativi all’ambito di competenza dell’Istituto sono stati definiti con la circolare n. 68 del 31 maggio 2020, con la quale sono state fornite le prime istruzioni operative relative alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza dell’INPS, anche alla luce delle disposizioni impartite dal decreto interministeriale del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 27 maggio 2020 recante “Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro” (G.U. Serie Generale n. 137 del 29-05-2020). Inoltre, la menzionata circolare individua i datori di lavoro destinatari della norma ed i requisiti reddituali che il datore di lavoro deve possedere per poter inoltrare l’istanza volta all’emersione di un rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo, si precisa che i limiti di reddito indicati al paragrafo 4 della circolare n. 68/2020, in caso di istanza di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona, si intendono riferiti al nucleo familiare della persona che presenta l’istanza. In particolare, il reddito del datore di lavoro che inoltra l’istanza non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto (percettore di reddito); se il nucleo è composto da più soggetti, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui. Al raggiungimento dei limiti di reddito, come sopra indicati, possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.
Si forniscono di seguito alcuni esempi per meglio chiarire le varie ipotesi.
1) Datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiore a 20.000 euro annui. Se il reddito del datore di lavoro è pari a 17.000 euro annui, non è possibile presentare istanza di emersione di un lavoratore domestico. Se il figlio non convivente ha un reddito pari a 5.000 euro annui, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di emersione, in quanto il limite reddituale di 20.000 euro può essere raggiunto con il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;
2) datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone: il reddito non deve essere inferiore a 27.000 euro annui. Il requisito può essere perfezionato con il concorso del reddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un nonno o un fratello, anche non convivente;
3) datore di lavoro con nucleo familiare di tre componenti (datore di lavoro, figlio e affine): il limite minimo di reddito pari a 27.000 euro annui potrà essere perfezionato considerando il reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine. Pertanto, nel caso di un datore di lavoro con reddito di 10.000 euro, di un figlio con reddito di 10.000 euro e di un affine con reddito di 20.000 euro, il requisito reddituale non è soddisfatto in assenza di altri parenti entro il secondo grado non conviventi che possano concorrere al raggiungimento del limite di reddito.
Resta fermo che il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, in caso di istanza volta all’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza”.