Articoli rilevanti del provvedimento:
Art. 1. Sono acque tranquille, con i relativi limiti operativi, le acque marittime di giurisdizione del Circondario Marittimo di Venezia, comprese nella Laguna Veneta così come definita dalla Legge 5.3.1963 aggiornata dal D.M. 09.02.1990, limitate alla Bocca di Porto di Lido dalla congiungente dei sotto indicati punti A – B- C, ed alla Bocca di Malamocco dal meridiano 12° 19’ Est, passante per il fanale rosso EF 4142. A: 45° 25.72’ N – 012° 24.14’ E B: 45° 26.00’ N – 012° 24.50’ E C: 45° 26.00’ N – 012° 25.37’ E.
Art. 2. Nelle acque tranquille della Laguna di Venezia definite all’art.1 le unità da passeggeri e le unità adibite al servizio trasporto passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T. abilitate rispettivamente: alla “navigazione litoranea limitata alle acque tranquille”; alla “navigazione nazionale locale limitata ad una distanza di un miglio dalla linea di costa con limite operativo in ore diurne”; alla “navigazione speciale limitata alla laguna veneta”, possono navigare oltre i limiti operativi previsti per dette navigazioni (periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, vento forza 2, a 6 nodi e mare poco mosso, con altezza d’onda 0,50 metri) a condizione che abbiano installato a bordo un sistema di identificazione automatica. Per navigare in tutto l’ambito lagunare veneto, ad eccezione dei canali di traffico urbano, in ciascuna delle seguenti circostanze: dal 1 ottobre al 30 aprile, in ore notturne, quando la visibilità è limitata, quando il vento è superiore a forza 2, il mare poco mosso e nei casi di rilevante moto ondoso anche se artificialmente prodotto, le unità da passeggeri adibite ai servizi pubblici di navigazione lagunari devono avere a bordo un sistema di identificazione automatica. Le unità indicate nei commi che precedono, hanno termine fino al 15 giugno 2021, per installare a bordo un apparato di identificazione automatica A.I.S. (Automatic Identification System) di tipo A. Tale apparato dovrà essere installato da una Società autorizzata ed è soggetto alle verifiche annuali previste dalla vigente normativa. Gli oneri inerenti all’acquisto, all’installazione ed all’esercizio dell’apparato saranno a totale carico dell’armatore dell’unità interessata.
Art. 4. In relazione ai limiti di velocità individuati con ordinanza del Comandante del porto di Venezia n.175/2009 deve intendersi per “lento moto” quell’andatura conforme ai limiti di velocità che previene la formazione di scia. Deve intendersi per “scia” una riga spumeggiante lasciata dietro di sé sulla superficie dell’acqua da una unità in movimento, rivelata anche dalla produzione di onde visibili a poppa e baffi d’acqua a prua delle unità. I canali marittimi della laguna di Venezia sono considerati tutti “zona di lento moto” in cui sono vietate la navigazione in assetto planante e la formazione di scia. Le limitazioni indicate al comma che precede non si applicano alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di soccorso, in ragione del loro ufficio.
In caso di violazione dell’ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dell’art. 25, comma 2, del Decreto legislativo n°196 del 2005 e ss.mm.ii e, degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
L’ordinanza è stata pubblicata sul sito ufficiale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Venezia ( Direzione Marittima di Veneziawww.guardiacostiera.gov.it).