VOUCHER NEL SETTORE TURISTICO: I CONSUMATORI DEVONO MANTENERE IL DIRITTO AL RIMBORSO.

VOUCHER NEL SETTORE TURISTICO: I CONSUMATORI DEVONO MANTENERE IL DIRITTO AL RIMBORSO.

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 cd. “ Cura Italia” si pone in contrasto con la normativa europea. Per essere considerati una valida e affidabile alternativa al denaro, i buoni devono prevedere una copertura assicurativa in caso di fallimento del tour operator e il diritto al risarcimento se alla scadenza non sono stati utilizzati.  Il  decreto legislativo  n. 79 del 2011 ( cd. Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE e, che  viene richiamato dallo stesso Decreto Legge n. 9 del 2020, all’articolo 41, richiama proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie, stabilendo che il consumatore ha diritto al rimborso senza penalità. Infatti, al comma 4° del citato decreto legislativo prevede: ” In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.  Già la DIRETTIVA (UE) 2015/2302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio , prevedeva in caso di cancellazioni per circostanze inevitabili e straordinarie, il diritto del consumato ad ottenere il rimborso di quanto pagato. Disciplina questa, poi trasfusa nel decreto legislativo n. 79 del 2011 e segnatamente nell’art. 41. 

  COMUNICATO STAMPA antitrust: “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori, è intervenuta per segnalare al Parlamento e al Governo la disciplina d’emergenza di cui all’art 88-bis del cosiddetto decreto Cura Italia (legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 2020). La recente normativa consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher – in luogo del rimborso – per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore. Nella segnalazione al Parlamento e al Governo l’Autorità ha evidenziato che l’art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso. Affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso. L’Autorità ha infine rappresentato che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti”. Carlo Rienzi presidente dell’associazione nazionale consumatori (Codacons) “La segnalazione dell’Antitrust avviata a Parlamento e Governo accoglie le nostre richieste, riconoscendo le tesi sostenute nel nostro esposto secondo cui il voucher lede i diritti nazionali e comunitari dei consumatori. La prassi del voucher obbligatorio come indennizzo in caso di annullamento del viaggio deve essere però considerata a tutti gli effetti una pratica commerciale scorretta, in aperto contrasto con le disposizioni dell’Ue, e in quanto tale vietata”. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “L’Antitrust ha accolto la tesi che abbiamo sempre avanzato, ossia che i voucher obbligatori, contrastando con la normativa comunitaria, sono illegittimi e, quindi, vanno disapplicati. Ora – prosegue Dona – il ministro Franceschini deve dimettersi, assumendo le sue responsabilità, essendo l’ideatore dell’operazione voucher. Chiedendo ai consumatori di svolgere il ruolo pubblico di sovvenzionare e finanziare le imprese di viaggi e vacanze, sacrificando il loro diritto di essere rimborsati in denaro previsto dalle normative europee e nazionali pre-Covid, ha danneggiato lo stesso settore turistico, visto che nessuno prenota oggi le vacanze non avendo né la certezza di poter raggiungere il luogo di villeggiatura, né, in caso di annullamento del pacchetto turistico, di poter riavere i soldi spesi, ma solo un voucher. Inascoltati, abbiamo chiesto al ministro di fare quanto suggerito dall’Europa, che ammette l’offerta dei voucher, ma solo a condizione che siano volontari, siano protetti contro l’insolvenza dell’emittente, siano cedibili e che, se non riscattati dopo il periodo di validità, siano rimborsati automaticamente. Ora le nostre tesi – conclude – sono confermate dall’Antitrust”.

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Redazione

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