L’IMPENSABILE FORTUNA DEL ‘REATO PUTATIVO’

L’IMPENSABILE FORTUNA DEL ‘REATO PUTATIVO’

(LIBERO PENSIERO dell’Avv. Nicola Mazzacuva, Camera Penale Bologna)

Nell’epoca dell’emergenza sanitaria il ‘suddito’ subisce anche gli effetti della pandemia normativa. Egli diviene oggetto di una serie continua e incontrollata, mai prima conosciuta, né mai sperimentata, di provvedimenti inibitori contenuti in decreti legge, decreti presidenziali e decreti ministeriali; in regolamenti, circolari, ordinanze e prescrizioni spicciole imposte dalle più diverse ‘autorità’ centrali e periferiche. Il suddito viene, così, sottomesso ai relativi minuziosi adempimenti, la gran parte di difficile conoscenza e comprensione, nonché assoggettato ai controlli e alle verifiche di poi svolti dalle più diverse agenzie (non solo pubbliche). La proliferazione degli illeciti supera nettamente ogni fosca previsione ipotizzata negli ultimi tempi. Si è parlato – è vero – di un sistema ormai orientato al ‘diritto punitivo massimo’ (e già si faceva molta fatica a (ri)proporre il ‘gutes, altes liberales Strafrecht’ – ‘il buono e vecchio diritto penale liberale’, nonché a coltivare l’illusione idealista del ‘diritto penale minimo’); si è denunciata la presenza assillante di un ‘diritto penale totale’ che aveva facilmente travalicato ogni possibile e razionale (sua) delimitazione ispirata a quel canone – ormai vieto – declinato nel sintagma dell’extrema ratio. E cosa c’entra quindi – mi si può (senz’altro giustamente) domandare – l’istituto del ‘reato putativo’? Può avere, in effetti, un senso (tutto particolare) per chi, come me, è stato sempre attratto dagli spunti deflattivi della penalità contenuti nello stesso codice Rocco: perché mai, pensando alla posizione fortemente critica della mia generazione verso il diritto penale del trentennio, un ordito punitivo, sicuramente autoritario e statocentrico come quello forgiato nel periodo fascista, si doveva occupare, già nella parte generale, di limitare la sua applicazione pur al cospetto di una nota di ‘pericolosità’ dell’autore? Prevedendo, per l’appunto, la non punizione in caso di ‘reato putativo’ (ma anche di reato impossibile, ovvero d’istigazione non accolta e di accordo non seguito dalla commissione del reato)? E, quindi, la ‘non punibilità’ di colui che “commette un fatto non costituente reato nella supposizione [da qui la sua potenziale pericolosità] erronea che esso costituisca reato” (art. 49, primo comma, c.p.)? E penso proprio a quella variante (forse la più significativa) rappresentata dal reato putativo per ‘errore di diritto’: il suddito pone in essere un fatto assolutamente lecito, ma ritiene che anche una tale sua condotta sia ‘punibile’ in quanto vive in un contesto di ‘pressione ordinamentale’ e di piena sottomissione che fanno sembrare tutto reprensibile. Si tratta, appunto, oggi di quel cittadino pieno di paure e di angosce: non si ‘muove’ più di tanto, non fa alcunché di (neppure semplicemente) irregolare, ma avendo anche soltanto ‘respirato’ (senza mascherina), camminato (non importa se a passo normale o svelto) nel raggio di duecento metri da casa, ma supponendo di aver sconfinato di qualche centimetro (qui si tratta, però, di supposizione derivante da ‘errore di fatto’!), si convince di aver commesso un illecito in qualche modo sanzionato. E, così, non reitera la condotta ‘criminosa’ vivendo con sofferenza la ‘colpa’ che ritiene a lui attribuibile. E, così, magari è sempre più disposto ad accettare la sanzione, già comminata ‘sine culpa’, ma soltanto in funzione preventiva, della ‘permanenza domiciliare’: e non solo ‘nei giorni di sabato e domenica’, come espressamente prevede, per l’appunto, l’art. 53 della normativa sul giudice di pace, ma per intere settimane… data la situazione bellica! Gli illeciti si moltiplicano; si parla nei testi normativi, sfornati a getto continuo, persino del tutto impropriamente di ‘sanzioni contravvenzionali’ (?) – da distinguere, quindi e per fortuna, dalle ‘sanzioni delittuose’ (??) – in un luccichìo di reati e di illeciti amministrativi tanto incontrollabili da far appunto pensare al suddito, fortemente contagiato dal panico, di non poter far più nulla che non sia sicuramente vietato. Egli finisce per considerare inosservante e reprensibile ogni condotta e ogni momento della sua vita personale; ma, per fortuna, si tratta solo del ‘putativo’ (di illecito solo supposto, ma in effetti inesistente): così il negletto e singolare istituto di un vecchio codice penale può trovare finalmente un qualche ‘ideale’ riscontro!
Concludendo la metafora: tutto – o quasi – viene via via sanzionato; dove il ‘quasi’ può dar corpo alla trasgressione putativa e, appunto, lascia spazio all’impensabile fortuna di colui che si ritiene senz’altro ‘deviante’ perché, ormai soggiogato, è incapace di ravvisare gli ultimi (davvero molto ridotti) momenti di esercizio di sue libertà fondamentali. 

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