DANNI VITTIME AFFONDAMENTO NAVE “EL SALAM BOCCACCIO. COMPETENTE GIUDICE NAZIONALE

Le vittime dell’affondamento di una nave che ha navigato sotto bandiera di Panama possono proporre un’azione di risarcimento danni dinanzi a un tribunale italiano nei confronti del registro navale (Rina) che ne aveva fornito la classificazione e certificazione. Tali organizzazioni potevano fare affidamento sull’immunità dalla giurisdizione solo nella misura in cui la loro attività costituiva un’espressione dei poteri pubblici dello stato panamense. Nella sentenza Rina (C-641/18), pronunciata il 7 maggio 2020, la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che un ricorso per danni, intentati contro società di diritto privato impegnate nella classificazione e certificazione delle navi per conto e su delega di uno Stato terzo rientra nel concetto di “materia civile e commerciale”, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento N. 44/2001 (“regolamento Bruxelles I”) 1 e, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale regolamento, purché tale attività di classificazione e certificazione non sia esercitata come  pubblico potere, ai sensi del diritto dell’UE. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che il principio di consuetudine relativo all’immunità dalla giurisdizione non osta al giudice nazionale adito dall’esercizio della giurisdizione prevista da tale regolamento in una controversia relativa a tale azione, laddove tale tribunale ritenga che tali società non abbiano fatto ricorso a poteri pubblici all’interno il significato del diritto internazionale. La corte così si esprime: “L’immunità degli Stati dalla giurisdizione non è assoluta, ma lo è generalmente riconosciuto nel caso in cui la controversia riguardi atti sovrani compiuti iure imperii”.  E’ questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia Europea che ha pubblicato una nota a seguito della sentenza appena pronunciata per spiegare che quindi il gruppo guidato da Ugo Salerno non potrà godere di una sorta di immunità giuridica a casa propria. Una richiesta di chiarimenti in tal senso era stata espressamente inviata in Lussemburgo alla Corte dal Tribunale di Genova. Il caso in questione riguarda il traghetto Al Salam Boccaccio ’98, battente bandiera della Repubblica di Panama, e affondato nel Mar Rosso nel 2006 con a bordo più di 1.000 persone che hanno perso la vita. I parenti delle vittime e i sopravvissuti all’affondamento si erano rivolti al Tribunale di Genova chiamando in causa Rina SpA e l’Ente Registro Italiano Navale che lo controlla chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità civile della società per aver fornito classificazioni e certificazioni a una nave che è poi affondata. Il Rina aveva provato appunto a opporsi al giudizio in Italia ritenendo che il tribunale di Genova non fosse competente a decidere la  questione. La Corte di Giustizia Europea ha ora stabilito che così non è. Il Gruppo Rina in merito al pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, ha precisato quanto segue: “In merito al comunicato stampa diffuso dalla Corte di Giustizia Europea relativo alle conclusioni sulla questione preliminare proposta dal Tribunale di Genova in un procedimento relativo all’incidente occorso nell’anno 2006 alla nave Al Salam Boccaccio, Rina precisa che la Corte ha espresso la propria posizione esclusivamente sulla questione di carattere processuale dell’individuazione della giurisdizione competente. La Corte ha, inoltre, stabilito che le verifiche necessarie all’applicazione in concreto dei principi da essa stessa affermati dovranno essere effettuate dal giudice nazionale, al quale spetterà pronunciarsi sulla propria competenza. Resta del tutto estranea al giudizio della Corte del Lussemburgo e, quindi, alla pronuncia di oggi, ogni valutazione nel merito della vicenda. Rina in proposito ribadisce e conferma la correttezza del proprio operato”.

 

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Redazione

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