GIURISPRUDENZA IN PILLOLE

TRASFERIMENTO DI MILITARE – MOTIVAZIONI: Le esigenze di servizio sottostanti al trasferimento di un militare possono essere individuate anche in tutti quei motivi di opportunità che si rivelino oggettivamente in grado di compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati alla struttura delle forze armate. Difatti, i trasferimenti dei militari possono essere disposti d’autorità e/o per esigenze di servizio e tra questi rientrano, oltre a quelli rispondenti a finalità strettamente organizzative, anche i trasferimenti che trovano fondamento in motivi di opportunità (ovvero riconducibili a situazioni che, possono dar luogo al trasferimento per incompatibilità ambientale) ( Cfr. TAR Calabria Catanzaro sentenza 2 settembre 2019 n. 1540).

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: Il T.A.R. Puglia – Sez. Bari, n. 108/2018, ha statuito che il Comando investito della richiesta è chiamato, attraverso la motivazione del provvedimento che conclude la sequenza procedimentale, a formulare un vero e proprio “giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del ricorrente” (nello stesso senso, T.A.R. Lombardia – Brescia, ord. 27 febbraio 2019, n. 71). La motivazione dell’eventuale diniego, così, non potrà riferirsi genericamente ad “esigenze di servizio” od anche soltanto alla “carenza d’organico del Comando di appartenenza” (ragione peraltro di per sé non sufficiente secondo il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. I, n. 206/2016). Dovrà piuttosto tenere conto della ricorrenza in concreto dei presupposti di cui all’art. 42-bis, ed in particolare “delle funzioni effettive del militare, dell’attuale impiego, delle possibilità di una sostituzione del dipendente senza pregiudizio per le esigenze organizzative del Comando” (Cfr. T.A.R. Puglia – Bari, ord. n. 94 del 2019).

IN CASO DI COLPA GRAVE IL DIPENDENTE PUBBLICO DEVE RISARCIRE I DANNI PRODOTTI: La Corte dei Conti che ha sostenuto che il danno da incidente stradale che vede coinvolto un dipendente della P.S. va, dallo stesso risarcito, sussistendone l’elemento soggettivo della colpa grave, ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833 ed ora, in via generale, dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 nonché il nesso causale tra la condotta di guida e il danno prodotto. (Cfr. Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale centrale, sent. n. 2380/06 del 16/10/2006 – dep. 29/11/06). Secondo la Corte il criterio differenziatore tra colpa semplice e colpa grave deve essere desunto raffrontando il comportamento concretamente tenuto dal soggetto con quello che sarebbe stato necessario in ossequio a specifiche prescrizioni normative o ai comuni canoni di diligenza e prudenza, utilizzando, nel raffronto, sia il parametro di valutazione oggettivo (relativo all’individuazione di standard di diligenza richiesto) , sia quello soggettivo (valorizzazione di eventuali cause esimenti o diminutive della responsabilità).

CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI PENALI MILITARI ED ORDINARI. A CHI SPETTA LA GIURISDIZIONE?: Quando esiste connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare, la giurisdizione spetta per tutti al giudice ordinario, a norma dell’art. 13, comma 2, c.p.p., soltanto se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare, mentre in tutti gli altri casi rimangono separate le rispettive sfere di giurisdizione. Il principio della gravità del reato è determinata in ragione della pena più elevata nel massimo o, in caso di parità, della pena più elevata nel minimo, sicché in tutti i casi di pene omogenee per genere, sarà questo il criterio cui fare riferimento. Ove siano previste pene detentive e pene pecuniarie, queste ultime rilevano soltanto nell’ipotesi in cui i reati posti in comparazione prevedano una “parità delle pene detentive” (Fattispecie nella quale il tribunale militare aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai reati di truffa aggravata militare di cui all’art. 234 commi 1 e 2 c.p.m.p., punito con la reclusione da uno a cinque anni, ed al connesso delitto di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) del d.l. n. 429 del 1982, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 5 a 10 milioni, reputando più grave il delitto tributario in quanto, a parità di pena detentiva massima, era punito anche con la pena pecuniaria. La S.C., investita a seguito di conflitto promosso dal giudice ordinario, nell’affermare il principio di cui in massima, ha dichiarato la giurisdizione del tribunale militare).

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Redazione

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