LIFE FIRST! AMNISTIA, INDULTO E Covid 19 di Angelo RUBERTO

LA PENA DEVE RIEDUCARE E DEVE ESSERE SCONTATA SENZA RISCHI PER LA SALUTE DEI DETENUTI. IMMEDIATA E NON PIU’ RINVIABILE L’APPLICAZIONE DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN CARCERE! L’attuale situazione sanitaria del paese, legata alla diffusione del virus “Coronavirus”, rende attuale una problematica che interessa le carceri italiane, “il sovraffollamento”  e, che il virus del Coronavirus- covid 19 riporta prepotentemente all’attenzione di tutti,  per via dei gravi rischi che corre la salute dei detenuti.  “Si rischia la catastrofe, bisogna muoversi adesso”, è il grido d’allarme lanciato ieri dall’associazione Antigone. Celle sovraffollate “a volte fino al 190%” della capienza regolamentare. Nelle more dell’adozione di un provvedimento di amnistia ed indulto – ormai non più procrastinabile –   è ragionevole la proposta avanzata dalle Camere Penali Italiane, finalizzata ad un intervento legislativo di urgenza volta a favorire la prosecuzione della pena in regime detenzione domiciliare per tutti coloro che devono ancora scontare meno di due anni – se si decidesse di applicare la misura anche solo a chi è rimasto un anno, si libererebbero circa 8.000 posti nelle celle –,  ma il ministro della giustizia sembra orientato  all’attivazione dei  braccialetti elettronici bloccati da più di un anno.  Il magistrato di sorveglianza di Roma,  Dr. Patarnello dice: “Trovo del tutto ragionevole la proposta avanzata dalle Camere Penali, quanto meno rispetto ad un intervento legislativo di urgenza finalizzato a favorire la prosecuzione della pena in detenzione domiciliare per tutti coloro che devono ancora scontare meno di due anni, ferma restando una valutazione da parte del magistrato di sorveglianza. E poi, superata l’emergenza, è matura una riflessione razionale sulla pena e la sua esecuzione”.  Ma le misure in discussione, sono la detenzione domiciliare per chi è in regime di semilibertà, fatta salva la valutazione dell’autorità giudiziaria  e, liberare anticipatamente chi ha ancora da due a mesi da scontare.

Ripubblico un mio articolo del 2013 che ritengo ancora attuale:  “L’incessante battaglia dei radicali italiani portata avanti anche con scioperi della fame del loro leader Marco Pannella, i richiami delle istituzioni europee ed,  il recente messaggio alle camere del Presidente Napolitano  collocano l’amnistia ed indulto al centro dei lavori dell’agenda politica  relativa al funzionamento ed efficacia della giustizia penale, all’annoso problema del sovraffollamento delle carceri italiani ed alla durata eccessiva dei processi penali. La situazione di invivibilità,  al limite dello scoppio delle nostre carceri impongono un serio, responsabile e coraggioso  intervento della politica svincolato da logiche di consenso elettorale. La situazione delle carceri italiane è talmente grave che alcuni Tribunali di sorveglianza hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 147 del codice penale (Casi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena), per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria anche nel caso di una prevedibile esecuzione  della pena in condizioni contrarie al senso di umanità. Certo quando si parla di provvedimenti di clemenza, non si può non tenere conto della sicurezza dei cittadini, esigenza legittimamente avvertita, ma è evidente che non può, e non deve,  essere il carcere l’unico rimedio. Oggi è più che mai necessario considerare l’amnistia e l’indulto non come atti di clemenza ma come veri e propri atti di giustizia,  non una resa dello stato ma un’occasione di recupero sociale delle persone condannate, di vera attuazione del 2° comma dell’articolo 27 della costituzione: “ le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. La necessità dell’adozione di entrambi i provvedimenti di clemenza è sottolineata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, quando afferma che :“l’opportunità  di adottare congiuntamente amnistia e indulto  deriva dalle diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L’indulto, a differenza dell’amnistia, impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno dell’imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e quindi – al contrario dell’amnistia che estingue il reato – non elimina la necessità del processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta)”. Infatti ’indulto è un provvedimento di clemenza a carattere generale che estingue in tutto od in parte la pena inflitta, ferma restando la condanna ed, i relativi effetti penali (es: interdizioni, inabilitazioni ed incapacità). L’amnistia invece estingue il reato e, può essere propria od impropria a seconda che intervenga prima o dopo la sentenza di condanna. L’adozione congiunta di tali provvedimenti oltre ad abbattere significativamente le presenze dei detenuti negli istituti penitenziari, determina anche un notevole abbattimento del carico di lavoro per la magistratura di sorveglianza, ma anche il carico di lavoro dei giudici della c.d. cognizione, in quanto il provvedimento di amnistia consentirebbe di smaltire velocemente numerosi processi per reati minori i c.d. “reati bagatellari”, la maggior parte dei quali peraltro non riesce a superare lo scoglio della prescrizione, con la possibilità per i giudici di dedicarsi ai processi per reati più gravi e, con imputati in custodia cautelare, che finiscono spesso di scontare la pena prima che la stessa diventi definitiva! Per la concessione dell’indulto e dell’amnistia nel 1992 sono cambiate le regole. Infatti, prima della modifica  dell’art. 79 della costituzione, l’amnistia e l’indulto erano concessi dal Presidente della Repubblica con proprio decreto su legge di delegazione delle camere approvata con la maggioranza delle leggi ordinarie.  Ora, dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale del 6 marzo 1992, n. 1, la competenza è passata alle camere che, per approvare la legge di concessione devono deliberare con la maggioranza dei 2/3 dei membri di ciascuna camera, quindi 440 deputati e 220 senatori. Fino agli inizi degli anni 90, venivano adottati con cadenza quasi triennale provvedimenti di amnistia e indulto. L’amnistia non viene concessa dal 1990, mentre l’indulto è stato concesso nel 2003 quello denominato “indultino” cioè la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni ( provvedimento viziato di  incostituzionalità dichiarato con le sentenze  n. 278 del 15 luglio 2005 e, n. 255 del 4 luglio 2006) e, nel 2006 l’indulto vero e proprio concesso per tutti reati commessi fino al 2 maggio 2006 e, nella misura di anni tre per le pene detentive ed euro 10.000, 00 per le pene pecuniarie. Sicuramente la politica della repressione e dell’abbandono nel breve periodo sono sicuramente più vantaggiosi, ma la rieducazione ed, il recupero sociale alla lunga danno maggiori frutti. La dignità dell’individuo, bene insopprimibile, va garantita anche all’interno delle istituzioni carcerarie e, data la consistenza attuale della popolazione carceraria,  tale garanzia è una mera chimera!  (Cfr. www.loschiaffo.org – 26.10.2013)”

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