IMPUTATO ASSENTE AL PROCESSO: Il processo in assenza è stato al centro di una recente e controversa novella che ha eliminato il rito contumaciale dal codice di procedura penale e ha introdotto un nuovo modulo procedimentale, in applicazione del quale, nell’ipotesi in cui non possa affermarsi che l’imputato è a conoscenza del procedimento o del processo (ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p.), il procedimento deve essere sospeso, come previsto dagli art. 420-quater e 420-quinquies … Le Sezioni unite, con la decisione sotto indicata , offrono un fondamentale chiarimento: “La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento ad una fattispecie rientrante nella disciplina previgente alla introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. Pen.)” (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, inf. provv.)
BENEFICI PENITENZIARI E REATI OSTATIVI NELLA FORMA TENTATA: Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall’art. 4-bis Ord. Pen. per la commissione di taluni gravi delitti ivi previsti, opera esclusivamente per i reati consumati, e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari. In materia di concessione delle misure alternative alla detenzione (come pure di liberazione condizionale e rinvio dell’esecuzione delle pena), la competenza a provvedere spetta al Tribunale di sorveglianza, a norma dell’art. 70 Ord. Pen., mentre l’omonimo Magistrato può adottare solo provvedimenti provvisori, dal carattere interlocutorio e destinati ad essere assorbiti dalla decisione collegiale. Pertanto, il Magistrato di Sorveglianza non può decidere autonomamente sull’ammissibilità dell’istanza proposta dal detenuto. (Cass. Sezione I Penale, 15.12.17-14.2.18, n. 7240)
ARTICOLO 47 ter COMMA 1BIS O.P.: La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Cassazione, dell’art. 47-ter comma 1-bis O.P. nella parte in cui, prevedendo la detenzione domiciliare per l’espiazione della pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati, esclude l’applicabilità della stessa misura in caso di condanna per i reati di cui all’art. 4-bis O.P. (Corte Costituzionale, 12 marzo 2020, sentenza n. 50)
MISURA CAUTELARE APPLICATA DAL TRIBUNALE DEL RIESAME: Nel caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del Tribunale del riesame in accoglimento dell’appello del PM contro la decisione di rigetto del GIP è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia? Con l’informazione provvisoria del 26 marzo 2020, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affrontato la controversa questione relativa al fatto se, in ipotesi di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del Tribunale del riesame in accoglimento dell’appello del PM contro la decisione di rigetto del GIP, sia necessario procedere all’interrogatorio di garanzia, a pena di inefficacia della suddetta misura. La risposta della Suprema Corte di Cassazione è negativo.
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA: L’art. 165 c.p. consente al giudice di sottoporre il condannato ad obblighi civili, per cui il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinata dal giudice all’adempimento delle restituzioni ed al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. In effetti l’art. 185 c.p. obbliga l’autore del reato alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Tuttavia tale subordinazione può essere disposta solo se il debitore è in grado di adempiere al pagamento della provvisionale. (Cass. Sezione 2^ Penale, Sentenza 28 febbraio 2020, n. 81069)
SORTE DEI PROVVEDIMENTI ECONOMICI DEL GIUDIZIO DELLA SEPARAZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI DIVORZIO: Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda relativa all’assegno di mantenimento anche in pendenza del giudizio di divorzio, salvo che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Pertanto, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni rese in sede divorzile. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 7547/20; depositata il 27 marzo)