La legge 26 novembre 2010, n. 199, “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno”, ha ampliato i criteri di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Un anno dopo, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, ha elevato a 18 mesi il limite di pena entro cui la detenzione domiciliare può essere richiesta. La legge non si applica:
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ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della legge 354 del 1975);
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ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale);
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ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge 354 del 1975)
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qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
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qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.
TEMPI DI RISPOSTA: L’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 199 DEL 2010 PREVEDE. ” IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA PROVVEDE SENZA RITARDO SULLA RICHIESTA SE GIA’ DISPONE DELLE INFORMAZIONI OCCORRENTI”… QUESTO E’ QUELLO CHE DICE LA LEGGE, MA DIPENDE MOLTO DAL MAGISTRATO (Carico di Lavoro ed informazioni necessarie) … NORMALMENTE LA RISPOSTA ARRIVA ENTRO CINQUE/SETTE GIORNI … ANCHE SE, IN QUESTO MOMENTO NON SI PUO’ PARLARE DI NORMALITA’ NEMMENO PER I MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA… MA APPENA RICEVERANNO LE ISTANZE, DATA LA SITUAZIONE, PROVVEDERANNO SENZA INDUGIO !
L’art. 123 del Decreto Legge “Cura Italia“, (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18) apporta modifiche alla legge sopra indicata, prevede l’ istanza di applicazione del beneficio dal 17 marzo 2020 ed entro il 30 giugno 2020 ed il comma 2 concede al Magistrato di Sorveglianza la possibilità di negare il beneficio qualora “ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”. Viene imposto, l’utilizzo del cd. braccialetto elettronico, fino a quando la pena da espiare sia inferiore ai sei mesi di reclusione.
Inoltre, oltre a quanto previsto dalla legge 199 del 2010, non potrà essere concessa:
A) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per infrazioni disciplinari concernenti la partecipazione o promozione di disordini o a sommosse, fatti di evasione o la commissione di reati ai danni di compagni, operatori penitenziari o visitatori;
B) detenuti nei cui confronti sia stato redatto rapporto disciplinare per la partecipazione o il coinvolgimento nelle recenti sommosse avvenute nelle carceri italiane a far data dal 7 marzo 2020, proprio in relazione all’emergenza Coronavirus.
INFINE TRA I REATI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE, OLTRE CHIARAMENTE QUELLI INDICATI NELL’ARTICOLO 4 BIS DELLA LEGGE 354 DEL 1975 , SONO STATI AGGIUNTI I REATI PREVISTI E PUNITI DAGLI ARTICOLI 572 E 612 BIS DEL CODICE PENALE.