ACCERTAMENTO CON ADESIONE di Sara MASCITTI

CHE COSA è L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE?

Uno degli strumenti meno conosciuti e più importanti. Ma soprattutto quali sono i vantaggi per il contribuente? Parliamo delle tutele contro i controlli di Agenzia delle Entrate, e vediamo uno degli strumenti a garanzia del  contribuente. L’accertamento con adesione consente al contribuente di aprire una importante finestra di dialogo per valutare di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. E’ di fatto un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo. Attenzione se l’avviso è già arrivato va proposto prima che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Chi è ammesso all’accertamento con adesione? – Tutti i contribuenti:

  • persone fisiche
  • società di persone
  • associazioni professionali
  • società di capitali
  • enti
  • sostituti d’imposta.

Quando si propone?

  • Dopo aver ricevuto un avviso di accertamento.
  • Dopo un controllo, che sia eseguito dall’ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica).
  • QUALI SONO I VANTAGGI DELL’ADESIONE?L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione di alcune voci richieste, in particolare delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, per i fatti accertati che sono perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.IL PROCEDIMENTO

    Iniziativa d’ufficio:  L’ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento. Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito.

    Richiesta del contribuente : Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione.

    La domanda può essere presentata all’ufficio competente:

    • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
    • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

    La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata – prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale – all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto mediante consegna diretta o a mezzo posta. Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire. Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l’ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.

    Come funziona l’adesione: Dopo la domanda che può inviare sia il professionista delegato che la parte personalmente, avviene un incontro (o più di uno, nel corso dei quali vi è un dialogo stragiudiziale sull’oggetto della richiesta. Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario. Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio. L’effetto “premiale” si concretizza nell’abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie. Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore. (Avv. Sara MASCITTI, Mail:  [email protected])

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