I servizi tecnico – nautici (Pilotaggio, Ormeggio e Rimorchio) sono un biglietto da visita di un porto, tuttavia le spese per il loro utilizzo – spesso obbligatorio – da sempre sono considerate dagli operatori portuali e marittimi (Agenzie Marittime, Armatori, Noleggiatori) come elementi fondamentali da valutare nella scelta dei porti da scalare da parte delle navi. Il rimorchio, servizio tecnico – nautico di particolare importanza, rientra – insieme ad altri – nel segmento relativo alla sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza portuale. Sui servizi tecnico – nautici vigilano le Autorità Marittime (Capitanerie di Porto – Guardia Costiera) sia in termini di espletamento del servizio ma anche in termini di costo del servizio stesso. Presentata giovedì 27 febbraio 2020 nella Sala Mazzinghi della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Livorno l’ordinanza numero 20 del 2020, che stabilisce le nuove tariffe del servizio di rimorchio. L’ordinanza, che entra in vigore alle 00.01 del 29.02.2020, è stata presentata dal Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Livorno nonché, Direttore Marittimo della Toscana Contrammiraglio Giuseppe Tarzia e da Piero Neri, Presidente della società concessionaria che gestisce il servizio di rimorchio delle navi nello scalo labronico. Erano presenti anche vari soggetti dell’ambito marittimo portuale – a partire dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale Stefano Corsini . Le tariffe hanno subito un taglio del 7,83% ed è stata soppressa la maggiorazione del 40% della tariffa prefestiva che fino ad oggi è prevista per il sabato, portando le tariffe ordinarie su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato compreso. Dice Tarzia: ““E’ un momento storico”- “Non è una rinuncia ma un investimento perchè il porto ne risentirà favorevolmente”.- “L’operazione viene fatto di comune accordo con il concessionario del servizio”. E, va a completare un percorso iniziato nel 2018, che non sarebbe stato possibile” – secondo l’ammiraglio Tarzia- “se non ci fosse stata la disponibilità del concessionario del servizio.” – Una collaborazione tra le pubblico e privato e che ha avuto, in ultimo, l’approvazione dell’Autorità portuale “perchè l’interesse comune è lo sviluppo del porto e dei suoi traffici“. Per Piero Neri, “se in un recente passato veniva indicato il costo del servizio di rimorchio come uno dei motivi della non appetibilità del porto di Livorno, oggi non si potrà più sostenere questa tesi”. Neri ha colto l’occasione per annunciare entrata in servizio di “nuovi rimorchiatori azimutali con caratteristiche uniche e presentati in una cerimonia di battesimo“. Nel corso dell’evento si parlato anche della Darsena Europa ed a questo scopo il Presidente dell’AdSP ha affermato: “La Darsena Europa la stiamo facendo, il progetto preliminare è approvato. Su quello definitivo si faranno gli aggiustamenti del caso. In pochi mesi potrà essere sottoposto alla via e al Consiglio superiore. La tempistica è del 2024, coerente anche con la programmazione dei collegamenti ferroviari”. Articolo 14, comma 1-bis della legge 84 del 1994: “I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo. L’obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’autorità marittima, d’intesa con l’Autorità di sistema portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l’autorità marittima, sentita l’Autorità di sistema portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un’istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di sistema portuale, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale. 1-ter. Nei porti sede di Autorità di sistema portuale la disciplina e l’organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall’Autorità Marittima di intesa con l’Autorità di Sistema Portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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