La disciplina dell’uso degli specchi acquei e delle aree per la sosta diurna/notturna delle navi, rientra nelle esclusive competenze dell’Autorità Marittima – Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto – in applicazione delle Leggi e Regolamenti in materia. Spesso le disposizioni in materia vengono disattese o solo parzialmente applicate da parte delle Società Armatrici operanti in molti porti in Italia. Ai fini della Sicurezza in ambito portuale deve essere considerato anche il “fattore umano”, ovvero la presenza degli equipaggi a bordo delle navi in sosta in ambito portuale nell’arco diurno e notturno. Nell’arco notturno, le navi in sosta nei porti, sono per lo più completamente al buio e senza equipaggio a bordo. Gli equipaggi non hanno servizio mensa, cucina e alloggi quindi, gli equipaggi non possono né dormire e/o svolgere un servizio di guardia veglia. Ad ogni modo, tale stato di cose contrasta con i contenuti di alcune disposizioni del Codice della Navigazione/Regolamento Navigazione Marittima. Art.73 R.N.M. (mezzi di accesso dalle navi alle banchine)” Le navi ed i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte”– Ciò significa avere almeno una forza minima di 1/3 dell’equipaggio in guardiaveglia attiva durante l’arco notturno e diurno. Art.87 R.N.M. (incendi nei porti) 1. In caso di incendio nei porti o nelle località adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzioni degli incendi. 2. I comandanti delle navi eventualmente ordinate dal comandante del porto. Se l’incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa nave deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie misure. 3. Il comandante del porto può disporre l’ impiego di persone che lavorano nel porto e nelle navi e dei mezzi che si trovano nell’ ambito portuale per provvedere alle necessità determinate dall’ incendi. Ciò significa che devono mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l’estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo sia durante l’arco diurno che notturno – Art.66 R.N.M. (agevolazione al movimento di altre navi) Le navi ed i galleggianti all’ormeggio hanno l’obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonché di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nelle loro – Ovvero, assicurare un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo sia durante l’arco notturno che diurno. Questo vale anche quando si concede l’autorizzazione per le navi in disarmo. Regolamento navigazione marittima – Art.64 R.N.M. (divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) Le navi e i galleggianti, nell’ eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo destinato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilità di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti. Infatti,molte l’Ordinanze vigenti in alcuni porti in Italia consentono, in violazione di legge: “la reperibilità dell’equipaggio! Il comunicato stampa apparso sul (Torre d’Amare) è solo propaganda in quando l’alimentazione della nave collegata alla rete di terra può garantire solo l’illuminazione della nave e non si possono tenere in servizio gli apparati che servono nell’immediatezza per intervenire in caso d’incendio,rinforzare gli ormeggi, salpare le ancore ed altro, quindi, vengono non vengono rispettati gli standard di sicurezza a bordo e nell’ambito portuale . Le su descritte situazioni sono oggettivamente significative e rappresentano i prodromi del possibile verificarsi di un sinistro marittimo in ambito portuale.
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