QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI BENI CULTURALI di Francesca NERLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tutela dei beni culturali è posta fra i principi fondamentali dello Stato, trattati nella parte prima della Costituzione. L’art. 9 comma II Cost. stabilisce che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”. La norma sancisce il principio culturale ed ambientalista secondo il quale lo Stato – da intendersi come Stato-ordinamento, comprensivo di tutte le sue articolazioni – deve tendere nell’esercizio delle proprie politiche. Anche la giurisprudenza costituzionale, in più occasioni, ha chiarito che il concetto di “ambiente” debba essere accolto quale bene primario e valore assoluto, al quale si ricollegano interessi anche culturali, educativi e ricreativi, così consentendo di ricondurre ad unitarietà anche discipline settoriale e tra loro eterogenee. In tal senso, acquista significato il correlativo “paesaggio” nell’accezione di ambiente visibile, il cui patrimonio storico ed artistico si compone dei “beni culturali”, vale a dire, quel complesso di mobili ed immobili che rivestono uno spiccato interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, individuati dalla legge o sulla scorta di testimonianze di civiltà legislativamente riconosciute. Alla luce del rango di principio fondamentale dell’ordinamento ricoperto dall’art. 9 cost., la disciplina è oggi organicamente confluita nel “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il quale distingue fra obiettivi di tutela (art. 3), da un lato, ed obiettivi di valorizzazione (art. 6), dall’altro. I primi si concretizzano nell’individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale, nonché nella messa a punto delle misure necessarie affinché ne sia garantita la pubblica fruizione. Viceversa, gli scopi di valorizzazione, si sostanziano nella promozione della conoscenza di essi, nonché nella scelta di politiche idonee a garantire la migliore utilizzazione possibile. Tutto quanto sin qui detto, deve essere inquadrato nello schema di cui all’art. 117 cost., come novellato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001(Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001). Detta disposizione della Carta Fondamentale, infatti, al comma II lett. s) annovera fra le materie di esclusiva competenza dello Stato centrale la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” mentre, al comma III, in ordine alla competenza concorrente Stato-Regioni, vi comprende la “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, promozione ed organizzazione di attività culturali”. Ne emerge, dunque, una ripartizione di competenze fra amministrazione centrale ed amministrazioni regionali ispirata a quei principi di corresponsabilità, leale collaborazione e sussidiarietà verticale, fortemente auspicata ad opera del Giudice delle Leggi. Inoltre, occorre richiamare alla mente, ai fini di una visione più completa della materia, altresì la previsione ex art. 119 cost. circa l’autonomia tributaria assicurata alle Regioni che sarebbe estensibile anche alla materia culturale.

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Redazione

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