PROTEZIONE DEI CONSUMATORI: DIRETTIVA EUROPEA

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 dicembre 2019 la Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori. Il provvedimento, che modifica le precedenti direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, è stato adottato lo scorso 8 novembre 2019. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 maggio 2022.  La Direttiva mira a tutelare i consumatori che acquistino prodotti o servizi online, offrendo soprattutto misure più efficaci contro le pratiche commerciali sleali o ingannevoli in area europea. L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabiliscono che l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE. L’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta») stabilisce che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. Tra le principali novità:

  • la previsione di semplificazione dei criteri sul livello delle sanzioni per le violazioni del diritto comunitario in materia di consumatori;
  • rimedi individuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, come nel caso di marketing aggressivo;
  • maggiore trasparenza nelle transazioni online, anche rispetto all’utilizzo di recensioni online, alla fissazione personalizzata dei prezzi o alla classificazione dei prodotti;
  • l’obbligo per i mercati online di comunicare ai consumatori se, in una transazione, il professionista responsabile è il venditore e/o il mercato online stesso;
  • informazioni chiare sulle riduzioni dei prezzi;
  • l’eliminazione di oneri sproporzionati;
  • chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali;
  • chiarimenti sul trattamento che i Paesi membri dovrebbero riservare alla commercializzazione ingannevole di prodotti “a duplice qualità“.

Inoltre, in caso di contratto concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza, si legge nella Direttiva, il professionista dovrà fornire, prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti: 1) le caratteristiche principali dei beni o servizi, 2) l’identità del professionista; 3) il prezzo totale; 4) il diritto di recesso e 5) la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri possono limitare tali sanzioni alle situazioni in cui le clausole contrattuali sono espressamente definite abusive in qualsiasi circostanza nel diritto nazionale o ai casi in cui un venditore o fornitore continui a utilizzare clausole contrattuali dichiarate abusive con una decisione definitiva adottata conformemente all’articolo 7, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati: a) natura, gravità, entità e durata della violazione; b) eventuali azioni intraprese dal venditore o fornitore per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal venditore o fornitore; d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal venditore o fornitore in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili; e) sanzioni inflitte al venditore o fornitore per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui le informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio; f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del venditore o fornitore nello Stato membro o negli Stati membri interessati. 5. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 4, ma le informazioni sul fatturato annuo del venditore o fornitore non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di euro. 6. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.

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Redazione

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