PILLOLE DI GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE  DEL 14.01.2020 N. 416 IN MATERIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE:  Le Sezioni Unite sono tornate a precisare il perimetro della giurisdizione esclusiva del G.A., statuendo che non è sufficiente la mera attinenza della controversia ad una delle materie di cui all’art. 133 c.p.a, (Codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo del 2 luglio 2010, n. 104 aggiornato ) ma, occorre che la controversia abbia ad oggetto la valutazione della legittimità di un provvedimento amministrativo, espressione di poteri pubblici. Bisogna  fare riferimento al principio del petitum sostanziale: “il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice quanto bensì in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati”. La Suprema Corte ha così stabilito il seguente principio di diritto: “Anche nelle ipotesi in cui risulta in particolari materie normativamente attribuite al giudice amministrativo, la giurisdizione deve ritenersi non estesa ad “ogni controversia”in qualche modo concernente la materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano in concreto ad oggetto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi, espressione di pubblici poteri“.

COMPATIBILITA’ ATTENUANTE ART. 62 COMMA 1°, n. 4 ed ART. 73 COMMA 5° DPR 309 del 1990: Secondo la Corte d’Appello di Roma (Sezione I, 28.05.2019, n.6730) la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 comma 1, n. 4 c.p., può applicarsi alla fattispecie delittuosa dello spaccio di lieve entità, sanzionata dall’art. 73 comma 5 del DPR 309 del 1990, qualora l’entità del lucro sia particolarmente esigua. Tuttavia, la compatibilità tra la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, comma n. 4 ed il reato di cessione di sostanze stupefacenti (nella forma della lieve entità) di cui all’art. 73, comma 5° del DPR 309 del 1990 registra nella giurisprudenza di legittimità orientamenti difformi. Secondo un primo orientamento, la circostanza non può trovare applicazione in quanto “si attaglia pur sempre ai reati che offendono il patrimonio, e non è configurabile nei reati in materia di stupefacenti. Tali reati, infatti, risultano lesivi dei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza, e all’ordine pubblico, nonché alla salvaguardia sociale (30.03.1999 n. 3002, conforme Cass. Sez. VI, 29.01.2014 n. 9722)”. In senso contrario, si registra un più recente orientamento, fatto proprio dalla C.d.A. di Roma con la sentenza sopra indicata, ove si ritiene che “ l’attenuante dell’art. 62 comma 1, n. 4 richiede, rispetto al “fatto lieve”, un elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori (Cfr. Cass. Pen. sez. VI, 31.01.2018, n.11363)”.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SUI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: “Non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commercialila Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni”. E’ quanto statuito  dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia UE con sentenza depositata il  28 gennaio 2020. La direttiva 2011/7/UE (DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, in particolare, a quelli di cui all’articolo 4 di tale direttiva, dedicato alle transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni, prevede, che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il periodo di pagamento non superi i 30 giorni, a decorrere da circostanze di fatto espressamente elencate. Tale termine – dispone ancora la norma – può essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni: 1. per le amministrazioni che svolgano attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che siano soggette, come imprese pubbliche, ai requisiti di trasparenza; 2. per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

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