PATRIMONIO CULTURALE E SCELTE REGIONALI di Francesca NERLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le scelte a livello regionale: compatibilità con il divieto di aiuti di Stato di cui all’art. 107 TFUE. L’intervento del legislatore regionale volto ad incrementare i possibili interventi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale è reso assai complesso non solo dal necessario rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale ma, soprattutto, dal divieto di porre in essere misure fiscali aventi natura di aiuti di Stato od a finalità regionale. L’art. 107 TFUE definisce “aiuti di Stato” tutte quelle misure di favore concesse dagli Stati – o mediante risorse statali – le quali, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e l’equilibrio del mercato comune. A tale regola, fa eccezione la categoria di aiuti ritenuti compatibili con il mercato interno, la cui disciplina è posta dal Reg. n. 651/2014, in attuazione della clausola di esenzione posta dagli artt. 107 e 108 TFUE. Pertanto, giocando nell’ambito del regime de minimis il legislatore regionale può introdurre agevolazioni fiscali a beneficio di imprese operanti nel settore dei beni culturali. In altri termini, si tratta di aiuti di modesta entità, come tali aventi un’incidenza minimale sulla concorrenza. Tuttavia, il controllo operato dall’Unione Europea al riguardo è assai stringente come testimoniato dall’esperienza della Regione Sicilia che, con la legge regionale n. 21/2003 aveva disposto l’esenzione dall’IRAP -circa la quota di spettanza regionale- per quelle imprese operanti in determinati settori fra i quali, appunto, quello dei beni culturali. Detta misura è stata però censurata da parte della Commissione Europea in quanto ritenuta in grado di alterare la concorrenza, incidendo sull’equilibrio degli scambi fra i Paesi membri, giacché le imprese beneficiarie potevano godere di un alleggerimento degli oneri fiscali. Diversamente, nessuna obiezione è stata sollevata nei riguardi della legge regionale n. 45/2012 con la quale la Regione Toscana ha istituito un credito di imposta sull’IRAP , nella misura del 20%, per le erogazioni a carattere liberale destinate a quei soggetti – pubblici o privati – senza scopo di lucro, aventi sede legale od operativa sul territorio toscano, i quali, nell’ambito del loro statuto od atto costitutivo, abbiano previsto come finalità, la promozione, organizzazione e gestione, di di attività culturali e di valorizzazione del paesaggio e del patrimonio, coerentemente a quanto fissato nel Piano di Indirizzo territoriale (PIT). Tale disposizione normativa è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale da parte del Governo italiano, lamentando l’asserita violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria e contabile, ai sensi dell’art.117 comma II lett. e) cost. Ricorso rigettato dalla Consulta, posto che l’art.5 comma I decreto legislativo n. 68/2011 in tema di federalismo fiscale regionale, ammetteva la possibilità per le leggi regionali di intervenire su aliquote IRAP (fino anche ad azzerarle). Più di recente, la legge regionale n. 45/2012 è stata sostituita ad opera della legge regionale quest’ultima, pur ponendosi in sostanziale continuità con la normativa sostituita, si pone lo scopo di rimediare alle lacune emerse con il precedente regime, raddoppiando il credito di imposta e potenziando le agevolazioni fiscali dell’Art bonus, oltre che estendendo la possibilità di accedere al credito di imposta anche a banche, fondazioni bancarie e società assicurative; infine, è ora prevista la possibilità per il mecenate di effettuare una dichiarazione avente la funzione prenotativa in rapporto ad un’opera che egli intende realizzare.

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Redazione

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