GIURISPRUDENZA IN PILLOLE

MOBBING: “Il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano due elementi: quello oggettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo, integrato dall’intendimento persecutorio del datore medesimo; quest’ultimo richiede che siano posti in essere atti, contro la vittima, in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente dal datore o di un suo preposto o di altri dipendenti, comunque sottoposti al potere gerarchico dei primi due”. Cfr. Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n. 32381 depositata l’11 dicembre 2019);

AVVOCATO E GESTIONE SEPARATA INPS: “L’avvocato non iscritto a Cassa Forense, alla quale versa solamente il contributo integrativo obbligatorio previsto dal regolamento della Cassa stessa, per il solo fatto di essere iscritto all’albo professionale, è comunque tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata presso l’INPS”. (Cfr. Cassazione, sez. VI Civile – Ordinanza n. 317/20; depositata il 10 gennaio 2020);

CONDOMINIO: “Il singolo condomino non è legittimato a presentare querela per un reato commesso da un soggetto estraneo al condominio ai danni delle parti comuni” ( Cassazione – VI sez. pen. – sentenza n. 41978 del 11.10.2019);

PATTEGGIAMENTO E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE:
“Nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile” (Cassazione – IV Sez. Sen. – sentenza n. 49906 del 10.12.2019). E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione (SU, n. 47803 del 27.11.2008; Sez. 3, n. 14008 del 14.12.2017; Sez. 6, n. 22512 del 24.05.2011) quello secondo il quale, nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (in motivazione, le Sezioni Unite avevano affermato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l’identità di ratio, anche in relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato);

QUESTIONI DI DIRITTO SUI CRITERI DI DISTINZIONE TRA ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI: a) se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’elemento materiale  ovvero dell’elemento psicologico; b) in caso si ritenga che l’elemento che li differenzia debba essere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare, ai fini delle sussumibilità nell’uno o nell’altra reato, che la condotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall’agente; c) se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba essere qualificato come reato comune o di “manu propria” e, quindi, se, e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile.  Il contrasto giurisprudenziale su tali circostanze – si precisa nell’ordinanza – «risulta circoscritto ai soli casi in cui l’aggressione alla persona sia funzionale alla soddisfazione di un diritto tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria, essendo pacificamente inquadrate come estorsioni le condotte funzionali a soddisfare pretese sfornite di tutela». Così la seconda sezione penale della corte di cassazione ha rimesso alle sezioni unite, con l’ordinanza n. 50692 del 2019 del 16 dicembre.

ARTICOLO 348 DEL CODICE PENALE: ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE…Si configura il reato di esercizio abusivo della professione anche in caso di attività stragiudiziale. (Cassazione -II sez. pen. – sentenza n. 46865 del 19.10.2019)…La sentenza fa riferimento alla Cassazione SU, n. 11545 del 15.12.2011: “integra il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”…Sussiste il delitto di cui all’art. 348 c.p. secondo quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 “che disciplina l’ordinamento della professione forense e all’art. 2, comma 6, espressamente prevede la competenza degli avvocati in relazione all’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, “se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato”…Per quanto attiene, invece, all’indice dell’organizzazione, secondo la Corte esso “deve essere apprezzato sinergicamente con il requisito della continuità o sistematicità, di cui costituisce un predicato concernente una seppur rudimentale strutturazione dell’attività professionale abusiva, non identificabile necessariamente con la disponibilità di uno studio “legale” ovvero di un apparato strumentale che la sostenga.

PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO: Sull’applicabilità o meno della esimente della particolare tenuità del fatto qualora la persona offesa sia stata accompagnata al Pronto Soccorso dalla persona che le ha arrecato le lesioni. Così, la suprema corte di cassazione – V sezione penale, sentenza n. 660 del 10 gennaio 2020 –: 1. per orientamento delle Sezioni Unite, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il relativo giudizio richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ex art. 133 primo comma c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo; 2. il giudizio pertanto riguarda la valutazione del grado maggiore o minore di aggressione del bene giuridico protetto e della complessiva manifestazione dell’attività criminosa al fine di riscontrare se l’incidenza lesiva, insita nel fatto, sia talmente esigua da non meritare punizione; 3. il Tribunale in primo grado non ha svolto tale valutazione: ha ignorato il grado di aggressione al bene giuridico protetto, l’entità del danno e del pericolo, che pure nella fattispecie risultavano significativi avuto riguardo alla natura della malattia (la donna aveva dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico), e della durata della stessa; 4. peraltro, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., non rileva la condotta “post delictum”: nessun valore ha quindi la circostanza che l’imputato abbia accompagnato la moglie al Pronto Soccorso. La vicenda  all’attenzione della corte riguardava una sentenza – annullata con rinvio – con cui il Tribunale aveva assolto l’imputato, in applicazione dell’ art. 131-bis c.p.,  dal reato di lesioni personali allo stesso ascritte per aver dato una spinta alla moglie,  la quale, cadendo, riportava “la frattura dello zigomo sx e della parte laterale del seno mascellare sx. Lesioni che avevano necessitato di un intervento chirurgico. 

SEZIONI UNITE – NOTIFICA ESTRATTO DI SENTENZA ALL’IMPUTATO ASSENTE: “Con la sentenza n. 698, depositata il 13 gennaio 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, l’estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato, ai sensi degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, disp. att. cod. proc. pen., all’imputato assente».

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