Il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante “Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, demanda al Consiglio nazionale forense la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio. È attiva dalle ore 12,00 del 16 gennaio, la nuova piattaforma per le richieste di iscrizione, permanenza e cancellazione nell’elenco unico nazionale per le difese d’ufficio. Ai fini della domanda di iscrizione o permanenza, che dovranno essere presentate entro il 17 febbraio 2020, i professionisti dovranno indicare le udienze conseguite nel corso dell’anno precedente. Per esigenze di allineamento del sistema gestionale con riferimento alle domande di permanenza presentate nell’anno 2019 per l’anno 2020, tutti coloro che hanno presentato la domanda di permanenza per l’anno 2020 con il vecchio sistema gestionale prima del 30 settembre 2019, dovranno presentarla nuovamente per il tramite del nuovo sistema gestionale, ovviamente inserendo le udienze relative all’anno 2019. Potranno presentare domanda di prima iscrizione anche coloro ai quali era preclusa l’iscrizione al registro per cancellazione volontaria o mancata presentazione della domanda di permanenza e che per tali motivi erano stati cancellati dall’elenco unico nazionale.
Il sistema, del tutto nuovo rispetto al preesistente, si risolve nella compilazione di un modulo già comprensivo dei dati anagrafici dell’avvocato richiedente, da completarsi con l’indicazione delle 10 udienze necessarie a conseguire l’iscrizione ovvero con i dati relativi al corso di formazione frequentato a questo fine. I requisiti per l’iscrizione sono i seguenti:
- corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato dai Consigli dell’ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall’Unione delle Camere Penali Italiane e superamento di esame finale;
- iscrizione all’Albo ordinario degli Avvocati da almeno 5 anni continuativi;
- conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.
Il nuovo regolamento abolisce l’obbligo per il difensore d’ufficio nominato, ma impedito a partecipare all’udienza, di nominare un sostituto ex. art. 102 del c.p.p. iscritto nell’elenco nazionale oppure con titolo specializzato in diritto penale.