L’AVVOCATO SUBENTRANTE NON PUÒ ACCEDERE AL FASCICOLO TELEMATICO, MA DEVE CHIEDERE GLI ATTI AL PRECEDENTE AVVOCATO.

L’AVVOCATO CHE SUBENTRA NON PUÒ ACCEDERE AL FASCICOLO TELEMATICO D’UFFICIO, MA DEVE CHIEDERE GLI ATTI AL PRECEDENTE AVVOCATO. Così ha deciso il TAR Lazio, sez. II-bis, con Ordinanza del 4 novembre 2019, n. 12567. FATTO: Una società titolare di concessione demaniale marittima – stabilimento balneare – proponeva ricorso al TAR Lazio avverso il provvedimento  del Comune di Fiumicino che disponeva, rispettivamente, il rigetto dell’istanza di riduzione dei canoni demaniali marittimi a causa del fenomeno erosivo, e la decadenza della concessione demaniale marittima a essa intestata. Con sentenza n. 7298 del 05.06.2019 il T.A.R. Lazio rigettava il ricorso. ll difensore depositava istanza di accesso al fascicolo telematico d’ufficio del TAR Lazio per poter prendere visione degli atti e documenti in esso contenuti,  poichè esso non aveva fatto parte “parte del collegio difensivo di primo grado” e l’accesso era indispensabile  “al fine di approntare la migliore difesa per la propria assistita”. Il TAR Lazio sez. II-Bis ha rigettato l’istanza, “perché gli atti e documenti richiesti possono ben essere acquisiti dai precedenti difensori, che hanno in tal senso preciso obbligo giuridico e deontologico”. In altra occasione il TAR Lazio, stessa sezione,  (TAR Lazio, sez. II bis, ordinanza 27 marzo – 3 maggio 2019, n. 5631) ha invece  statuito che “L’accesso al fascicolo processuale telematico è consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio, posto che gli atti difensivi non hanno carattere pubblico e dunque sono accessibili solo dalle parti del processo, che siano costituite o che siano state evocate in giudizio”.  Mentre l’accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.), l’accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall’art. 17, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, in base al quale  : “L’accesso (al fascicolo processuale telematico) è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio”; Considerato che gli atti difensivi depositati in sede giurisdizionale non hanno carattere pubblico e sono, dunque, accessibili solo dalle parti del processo medesimo (costituite o anche non costituite purché evocate in giudizio)”.  Mentre il Tar  Catanzaro Sez. I 10^ Coll. del 18 Febbario 2019, n. 296 : “Deve essere respinta l’istanza di accesso al fascicolo processuale di un soggetto che non ha manifestato l’intenzione di costituirsi in giudizio” . 

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