LAVORO A BORDO DELLE NAVI di Angelo RUBERTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disciplina del settore marittimo presenta alcune peculiarità, ad esempio, il rapporto di lavoro della gente di mare è regolato dalla normativa sul contratto di arruolamento; l’applicazione di disposizioni speciali contenute nel Codice di navigazione; la temporaneità del rapporto di lavoro; la permanenza a bordo per lunghi periodi su ambienti instabili e, la sottoposizione del lavoratore all’autorità del comandante della nave. E’ disciplinato da normative nazionali ed,   internazionali. Il rapporto di lavoro deve essere eseguito rispettando due esigenze: protezione del lavoratore in un contesto molto particolare, e tutelare la sicurezza della navigazione, quale obiettivo preminente di interesse pubblico e, che l’ordinamento intende salvaguardare. Particolare importanza assumono le normative internazionali. La specialità del lavoro marittimo comincia a intravedersi dalla disciplina pubblicistica che regola l’iscrizione del lavoratore marittimo in specifici registri tenuti dagli uffici marittimi (capitanerie di Porto e Uffici Marittimi Minori); dalla del contratto di arruolamento, che deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità innanzi all’autorità marittima e,  si consolida nei particolari doveri che il marittimo è tenuto a rispettare nel periodo dell’imbarco sotto il controllo del comandante della nave. L’art. 1 codice della  navigazione prevede che “in materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile”. Tale disposizione contempla per il settore marittimo una legislazione di carattere speciale rispetto alla normativa comune.
Le normative nazionali sono:

  1. Codice della Navigazione;
  2. Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima);
  3. Convenzione sui documenti d’identità dei marittimi del 1958, adottata dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del lavoro il 13 maggio 1958;
  4. Decreto Legislativo 27 Maggio 2005, n. 108, “Attuazione della Direttiva 1999/63/CE relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’associazione Armatori della Comunità Europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione Europea (FST)”;
  5. P.R. 18 aprile 2006, n. 231, “Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare”, specifica le qualifiche professionali del personale marittimo e i requisiti minimi per l’accesso alla professione;
  6. Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2008;
  7. Legge 30 luglio 2010, n. 122, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
  8. Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 136, in “Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare”;
  9. Legge 6 agosto 2013, n. 97 riguardante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, che regolamenta l’orario di lavoro per la gente di mare;
  10. Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. 76/2013;
  11. Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 in “Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare” applicabile ai lavoratori marittimi a bordo di navi battenti bandiera italiana;
  12. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Interpello n. 24 del 15 settembre 2014;
  13. Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Le Normative Internazionali sono:

  1. Convenzione STCW (Convenzione internazionale sugli Standard di addestramento, Certificazione e Tenuta della guardia per i marittimi);
  2. Convenzione internazionale sul lavoro marittimo n. 186 ILO – MLC, 2006, ratificata dalla L. 113/2013, contiene norme che garantiscono condizioni di lavoro e di vita sostenibili a bordo delle navi di oltre 500 tonnellate di stazza lorda che effettuano viaggi internazionali o tratte fra porti stranieri;
  3. Direttiva Europea 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
  4. Direttiva Europea 2012/35/UE sulla formazione dei marittimi, di modifica alla Direttiva Europea 2008/106/CE.

Tale normativa si applica a tutto il personale marittimo. Art. 114 Codice Navigazione – Distinzione del personale marittimo. “Il personale marittimo comprende: a) la gente di mare; il personale addetto ai servizi dei porti; il personale tecnico delle costruzioni navali”. Gente di mare (personale navigante); Personale addetto ai servizi dei porti (piloti, lavoratori portuali, palombari in servizio locale, ormeggiatori, barcaioli); Personale tecnico delle costruzioni navali (ingegneri navali; costruttori navali; maestri d’ascia e i calafati).

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