RAPPORTI CON LA STAMPA: ORDINE DI SERVIZIO DEL PROCURATORE DI NAPOLI

 

 

 

 

 

 

L’esercizio del diritto di cronaca ex art. 21 costituzione  deve trovare il giusto contemperamento con il diritto alla privacy delle persone coinvolte nei fatti di cronaca Da sempre l’intervento della stampa nelle questioni giudiziarie penali ha suscitato non poche critiche da parte degli operatori della giustizia in genere. Capita spesso che persone indagate hanno conoscenza dell’indagini a loro carico dagli organi di stampa, così come spesso l’adozione di misure cautelari vengono prima della loro esecuzione vengono anticipate dai giornalisti. Ancora più grave è la situazione quando la vicenda coinvolge i minori.  Pure la Corte di Giustizia Europea si è occupata di queste tematiche es., con la sentenza che si riporta : ” Non costituisce misura incompatibile con l’art. 10 CEDU la sanzione pecuniaria disposta contro un giornalista che aveva pubblicato atti coperti da segreto istruttorio. Sebbene un divieto assoluto circa la pubblicazione di atti coperti da segreto non sia conforme alla Convenzione laddove la notizia soddisfi un interesse pubblico, è comunque rispettoso dell’art. 10 un intervento delle autorità nazionali che sanzioni la violazione del segreto istruttorio in carenza di un siffatto interesse della collettività e se il giornalista compromette la privacy di vittime minorenni.( Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 luglio 2017, Y c. Svizzera, ric. 22998/13)”. La Procura della Repubblica di Napoli interviene per disciplinare i rapporti con la stampa.  Con ordine di servizio n. 119  in data 07 ottobre 2019 , a firma del Procuratore Capo Giovanni Melillo, sono stati  dettati i criteri di  rilascio di copia di provvedimenti non coperti dal segreto investigativo agli organi di informazione che ne facciano richiesta e, che – secondo quanto contenuto nel documento – deve considerarsi “funzionale ad assicurare, da un lato, il corretto esercizio del diritto di cronaca e, dall’altro, il soddisfacimento dell’interesse pubblico ad un’informazione obiettiva e trasparente in relazione a fatti di rilevanza ed interessi collettivi, fermo restando il divieto di pubblicazione del testo dei provvedimenti giudiziari di cui all’art. 114 c.2 c.p.p.”.

L’ordine di servizio è stato adottato a seguito degli incontri con le rappresentanze sindacali dei giornalisti, con l’ordine degli avvocati di Napoli, la Camera Penale di Napoli.

Di seguito le indicazioni operative:

  1. a)Procuratori Aggiunti, sulla base delle indicazioni del magistrato assegnatario del procedimento, informano il Procuratore della Repubblica dei provvedimenti giudiziari, non coperti da segreto, suscettibili di divulgazione, relativi ad affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idonei a coinvolgere l’immagine della Procura, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché di ogni circostanza che possa costituire una controindicazione alla divulgazionedel provvedimento alla stregua dei criteri di seguito declinati;
  2. b)è riservata al Procuratore della Repubblical’espressione della valutazione della sussistenza dei presupposti che legittimano il rilascio di copia dei provvedimenti agli organi di informazione che ne facciano richiesta ex art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione del testo degli stessi a mente dell’art. 114 c. 2 c.p.p. sotto il profilo sia della cessazione del segreto, sia della ricorrenza dell’interesse pubblico all’informazione dei fatti oggetto del provvedimento, sia della presenza di eventuali controindicazioni alla divulgazione dello stesso;
  3. c)nella formulazione della suddetta valutazione, l’Ufficio si atterrà ai seguenti criteri:
  4. i)il rilascio della copia non deve interferire con le investigazioni in corso e con l’esercizio dell’azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza;
  5. ii)il rilascio della copia non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;

iii) il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l’osservanza del divieto di diffusione delle generalità di minori e, più in generale, dell’obbligo della loro protezione;

  1. iv)il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, in particolari se minori.

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