Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2019 n. 196, contenente il “regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie”. Entrerà in vigore entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi dal 1° aprile 2020. Il regolamento contiene le modalità di rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie e della tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell’iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense, in applicazione dell’art. 12 c. 4 del D. L.vo. 546 del 1992 come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. e) del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156. L’elenco è tenuto dal Dipartimento delle finanze, Direzione della giustizia tributaria, del Ministero dell’economia e delle finanze. Le norme non si applicano agli iscritti nell’ albo di avvocato, commercialista e consulenti del lavoro. Tra le principali novità si segnalano: 1) l’inserimento dei dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi tra i soggetti ammessi all’assistenza tecnica, limitatamente ai contenziosi tributari derivanti dall’attività del CAF; 2) lo svolgimento di attività connesse ai tributi negli ultimi dieci anni, quale ulteriore requisito richiesto ai dipendenti pubblici (regioni, province e comuni, Agenzie fiscali e Mef, etc… ) cessati dall’impiego dopo almeno vent’anni. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO: a) Essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea; b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; c)-non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità; d) non essere iscritto in nessuno degli albi professionali relativi a avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro; e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; f) non avere riportato condanne definitive, per taluni tipi di reati; g) -non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
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