ONORARI DIFENSORE D’UFFICIO

Secondo il costante orientamento della  Corte di cassazione, il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”. (Cfr. Sent. 30484 del 2017; 15394 del 2012; 24104 del 2011; 27854 del 2011).  Infatti – quasi sempre – la persona assistita dal difensore d’ ufficio non è solvibile per svariati motivi es: ” è senza fissa dimora, nullafacente e non ha redditi di nessun genere ecc.”, in questi casi, quindi,  l’art. 116 del citato DPR  fa subentrare lo stato nell’obbligo di pagamento degli onorari ed, in tale obbligo rientrano anche le spese relative al tentativo di recupero del credito nei confronti dell’assistitoLa corte di cassazione infatti ha ribadito  con l’ ordinanza n. 22579 del 10.09.2019 che: Il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del DPR n. 115 del 2002 degli articoli 82 e 116, e ciò in quanto appare coerente con la lettera dell’art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dalla stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione”. (Cfr. Cass. Civ. 2^ Sez. Ordinanza n. 22579 del 10.09.2019)
ART. 116 DPR 115 DEL 2002. (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio)
“1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio.
ART. 82 DPR 115 DEL 2002. (Onorario e spese del difensore)
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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