LA CASSAZIONE DICE

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: La Corte di Cassazione a SS.UU., con sentenza n° 19681 del 2019 è intervenuta sul diritto alla riservatezza sancendo il seguente principio di diritto: “Nei rapporti tra il diritto alla riservatezza, nella specie diritto all’oblio, e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende passate (storiografia), il giudice, fermo restando la libertà di scelte editoriali in ordine alla rievocazione dell’accaduto, deve valutare se sussiste l’interesse pubblico, concreto e attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone protagoniste dei fatti medesimi. Tale menzione sarà lecita in caso di personaggi che destano, nel presente, interesse nella collettività, per ragioni dì notorietà o ruolo pubblico investito. In caso contrario, prevale il diritto alla riservatezza, se la rievocazione ferisce la dignità e l’onore dei soggetti protagonisti delle vicende rievocate”.

ARRESTO IN FLAGRANZA: “In tema di arresto in flagranza, la Suprema Corte di Cassazione ribadendo che ai fini dello stato di quasi flagranza è necessario che la polizia giudiziaria percepisca in modo diretto gli elementi indicativi del fatto, ha allo stesso tempo escluso che “le cose o tracce” dalle quali emerga che l’indiziato abbia commesso il reato, oggetto di tale diretta percezione, debbano necessariamente coincidere con il compendio del reato. (Nella fattispecie è stato ritenuto legittimo l’arresto dell’autore di una rapina, individuato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga)”. (Cass. II sez. Pen. – Sentenza n. 37303 ud. 14.06.2019 – deposito del 06.09.2019)

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI: “Il commercialista risponde, in concorso con il cliente, del reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2, decreto legislativo n. 74 del 2000, in ogni caso in cui abbia predisposto e inoltrato la dichiarazione fiscale pur avendo conoscenza, o almeno il sospetto, della falsità dei documenti utilizzati. Così la Cassazione con  la sentenza n. 28158 del 27 giugno 2019, è tornata ad occuparsi del tema, sempre attuale, della responsabilità del professionista contabile che predisponga dichiarazioni fraudolente basate su documentazione non veritiera.

ART. 131 bis DEL CP E CASELLARIO GIUDIZIALE: Con la sentenza n. 38954, depositata il 24 settembre 2019, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. (QUESTIONE DI DIRITTO: “se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 131-bis cod. pen. sia soggetto all’iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313″)

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