FOTO DI MINORI SUI SOCIAL NETWORK di Angelo RUBERTO

L’immagine è un aspetto del più ampio bene della riservatezza personale, ed è una specificazione del diritto all’identità personale, ossia del diritto di ciascun individuo ad esser riconosciuto come sé medesimo anche socialmente. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 19 settembre 2017, ha affrontato  il tema del mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni su social network, affermando l’imprescindibilità del consenso di entrambi i coniugi per la pubblicazione delle foto e, sulla scorta del carattere potenzialmente pregiudizievole della pubblicazione stessa ha anche ritenuto opportuno provvedere in via d’urgenza all’inibitoria di ogni pubblicazione per il futuro,  ordinando la rimozione delle foto già inserite, in quanto “l’inserimento di foto di minori su social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line di minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia. Il pregiudizio del minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicchè l’ordine di inibitoria e rimozione va impartito immediatamente”…Anche il Tribunale di Roma si occupa della questione – Sentenza Sez. I Civ. del 23 dicembre 2018 –  giungendo a prevedere la condanna ad un’astreinte (o c.d. penalità di mora) per il soggetto che commette la violazione (anche in questo caso un genitore). Secondo il Tribunale di Roma “gli ampi poteri riconosciuti al giudice competente per determinare le modalità di mantenimento e affidamento del minore, impongono di adottare anche d’ufficio ogni altra misura a tutela dell’interesse del figlio delle parti (cfr. Corte Cost. n. 185/1986; Cass. 2210/2000, che ha stabilito “l’adottabilità d’ufficio, da parte del giudice… dei provvedimenti necessari alla tutela morale e materiale dei figli minori provvedimenti caratterizzati da esigenze e finalità pubblicistiche e sottratti, per l’effetto, all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti”). Deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio. In merito deve rilevarsi come la madre non abbia ottemperato all’invito formulato dal giudice all’esito dell’udienza del 31 maggio 2017 di divieto “di pubblicazione sui social network di contenuti relativi alle vicende processuali tra i genitori in quanto creano disagi al figlio”. Deve, inoltre, essere previsto che la resistente rimuova dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network, nel termine indicato in dispositivo.” NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), quella in materia di riservatezza dei dati personali, articoli 4, 7 e 8 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana) oggi sostituito dalla legge 163 del 2017 (v. GDPR – regolamento UE 679/2016),  gli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York dei diritti del Fanciullo del 20.11.1989 (Legge 27 maggio 1991 n. 176. Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 135 S.O.) e dell’art. 10 del Cod. Civ. – Abuso dell’immagine altrui – concernente la tutela dell’immagine dell’individuo.

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Redazione

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