MULTE: RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA PA LA CASSAZIONE DICE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassazione VI^ Sezione Civile,  ordinanza del  12-06-2018, n. 15263:  In tema di  opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all’amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall’art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell’appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato

Cassazione VI^ Sezione Civile con la sentenza n. 1020 del 17.01.2017: Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d’infrazione stradale – in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011 – l’appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest’ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi” .

Cassazione VI^ Sezione Civile con l’ordinanza del 01.03.2017, n. 5295 : L’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento

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