ASSISTENZA PREVIDENZIALE DEI GOT, VPO E GIUDICI DI PACE

Con circolare n. 128 del 25.09.2019 l’INPS ha dettato istruzioni operative in merito all’assistenza previdenziale dei GOT, VPO e Giudici di Pace. “Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017, n. 177, in attuazione della delega prevista nella legge 29 aprile 2016, n. 57, in materia di riforma della magistratura onoraria, oltre alla revisione delle esistenti figure dei giudici onorari di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, nonché delle loro competenze, ha esteso la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria ai magistrati onorari che ne risultano privi in considerazione del quadro normativo previgente.

  1. L’assicurazione previdenziale obbligatoria

L’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevede che, ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Per tali categorie di lavoratori si applicano le stesse modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i lavoratori autonomi, di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, iscritti alla Gestione separata.

Ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2017 è esclusa l’iscrizione alla Gestione separata per i soggetti iscritti agli Albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa professionale autonoma, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L’assicurazione previdenziale e assistenziale è prevista sia per i magistrati onorari (giudici onorari di pace e vice procuratori onorari) immessi in servizio successivamente alla data del 15 agosto 2017 – data di entrata in vigore del decreto legislativo – sia per i predetti magistrati onorari in servizio alla medesima data, così come espressamente indicato dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017.

  1. Natura del reddito percepito

Relativamente alla natura del reddito percepito dai magistrati onorari, il decreto legislativo n. 116 del 2017, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 26 al Testo unico delle imposte sui redditi, ha disposto quanto segue.

Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace – in precedenza riconducibili fra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (di cui all’articolo 50, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 917  del 1986) – e ai vice procuratori onorari rientrano nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, individuati all’articolo 53, comma 2, lett. f-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986.

Nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 8, del TUIR è stato precisato che i redditi indicati alla citata lettera f-bis) sono costituiti dall’ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.

  1. Modalità di iscrizione

I magistrati onorari, per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, devono iscriversi alla gestione stessa, inviando la domanda di iscrizione attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili dal cittadino con PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center Multicanale – numero 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da telefono mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore;
  • Intermediari dell’Istituto – attraverso i relativi servizi telematici.

Dopo aver inserito il proprio codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia “professionista”; successivamente, deve compilare tutti i campi con i dati anagrafici. Si precisa che, nel campo “Partita Iva”, devono essere inseriti undici zeri (00000000000).

In base ai dati immessi nella domanda, i magistrati onorari saranno registrati automaticamente tra i soggetti autonomi iscritti alla Gestione separata senza attribuzione di alcun numero di matricola.

Tramite il proprio PIN dispositivo, sarà possibile accedere al “Cassetto bidirezionale Gestione Separata Liberi professionisti”, dal quale si potrà visualizzare la posizione previdenziale, i versamenti effettuati, i redditi dichiarati ed eventuali situazioni anomale. Sarà, inoltre, possibile interagire con la Struttura INPS territorialmente competente tramite la funzione di “Comunicazione bidirezionale”.

4.1 Determinazione della contribuzione previdenziale

Come descritto al precedente paragrafo 2, per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta dai magistrati onorari si applicano le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi, di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale, si evidenzia quanto segue:

il reddito imponibile corrisponde all’importo dichiarato nel modello Unico, quadro RL, sez. III;

la contribuzione previdenziale deve essere determinata nel modello Unico, quadro RR “Contributi previdenziali”, sez. II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)” seguendo le istruzioni del modello Unico, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. I termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali (saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; secondo acconto entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito);

 l’aliquota da applicare sul reddito prodotto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lett. f-bis) del TUIR è pari al 25,72% (di cui il 25% ai fini previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti e lo 0,72% ai fini assistenziali per malattia, maternità, degenza ospedaliera)”. (Fonte:INPS)

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