“L’aceto balsamico di Modena”e i “condimenti all’aceto balsamico di Modena” non potranno fregiarsi del marchio collettivo, segno distintivo finalizzato alla tutela dell’origine, della natura, della qualità di un determinato prodotto. Così ha deciso in via definitiva la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12848 del 4 maggio 2019, dopo che il Consorzio Tutela Aceto Balsamico aveva visto disattendere le proprie ragioni già davanti alla Commissione dei Ricorsi. Il Consorzio aveva inteso tutelare in via più ampia i due prodotti menzionati, dei quali l’Aceto Balsamico di Modena già si fregia della denominazione di origine IGP, per valorizzare maggiormente i prodotti provenienti dall’area modenese. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che non sia possibile registrare un autonomo marchio collettivo per due prodotti che non si differenziano in modo peculiare dagli altri appartenenti alla classe n. 30 dell’Accordo di Nizza, che contiene l’elenco cui riferirsi in sede di richiesta di registrazione del marchio. Infatti, tra i prodotti elencati dalla classe 30 vi sono l’”aceto” e “sale e condimenti” e la registrazione di marchio autonomo relativo ai due prodotti oggetto della domanda secondo la Corte comporterebbe una “rimodulazione dell’elenco dei prodotti o dei servizi oggetto della Classificazione di Nizza, non per genere, ma per caratteristiche ulteriori” (come, ad es., l’origine del prodotto o la menzione relativa a una determinata denominazione di origine). In poche parole, la Cassazione ha ritenuto che i due prodotti per i quali è stato richiesta la registrazione del marchio collettivo siano da un lato troppo “affini” a quelli della classe n. 30, dall’altro che la classificazione stessa non contenga riferimenti espressi alle zone geografiche, sì che il riferimento alla città di Modena non deve essere ritenuto degno di tutela. Questa pronuncia ha fatto discutere con particolare riferimento alla censura “geografica” perché sino ad ora la politica dell’Unione Europea in materia di marchio collettivo non è mai stata così restrittiva, anche in ragione del fatto che questa tipologia di marchio tutela la denominazione d’origine anche presso ordinamenti che non riconoscono le DOP e le IGP e, comunque, è considerata al più una tutela “aggiuntiva” rispetto alla denominazione di origine, non sussistendo un conflitto giuridico tra il marcio collettivo e la stessa denominazione d’origine. In questo caso, tuttavia, alcuni hanno sostenuto che un marchio collettivo “Aceto balsamico di Modena” al di fuori della classe 30 non sarebbe comunque stato di grande utilità, giacchè l’IGP “Aceto Balsamico di Modena” è nota da tempo e difficilmente il Consorzio stesso avrà interesse a utilizzarlo per aceti che non provengono dalla zona di Modena.Tuttavia, spiace rilevare l’indirizzo della Corte, che precluderà la registrazione di nuovo marchi collettivi per molti prodotti tutelati soltanto dalla denominazione d’origine. (di Giulia GAVAGNIN, esperta di diritto ambientale ed agroalimentare).
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