CONDANNATO MEDICO DELLA GUARDIA MEDICA CHE RIFIUTA VISITA DOMICILIARE di Angelo RUBERTO

 

 

 

 

 

 

 

La corte di cassazione interviene sugli obblighi del medico durante il servizio di guardia. Con la sentenza 29 luglio 2019, n. 34535 ha riconosciuto l’integrazione del delitto di cui all’art. 328 c.p. nella condotta del sanitario che, durante il turno di guardia, non effettui al più presto gli interventi che gli vengono richiesti dagli utenti a livello territoriale: ciò, in quanto a tali interventi il sanitario è obbligato dall’art. 13 del DPR 41 del 1991 sicché, pur sussistendo in capo allo stesso il potere di valutare, sulla base della sintomatologia riferitagli, la necessità o meno di visitare il paziente, l’esercizio di tale potere discrezionale può essere sindacato dal giudice, al fine di accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri. La vicenda oggetto del processo e che,  ha comportato la condanna di  un medico di guardia al servizio di continuità assistenziale presso l’ ASL , nei due gradi di giudizio, alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 328 c.p., riguardava un medico che richiesto il suo intervento, non si era recato in  un hotel  a visitare sei ragazzi di circa dieci anni, di nazionalità inglese in vacanza presso il detto hotel che avevano accusato malesseri fisici.

D.P.R. 25.01.1991, N 41 – “Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . (G.U. 15 febbraio 1991, n. 39, S.O.)”

 Art. 13. Compiti ed obblighi del medico:

  1. Il medico che effettua il servizio di guardia in forma attiva deve presentarsi, all’inizio del turno, presso la sede assegnatagli e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno medesimo, per effettuare gli interventi domiciliari o a livello territoriale che gli saranno richiesti.
  2. Il medico che effettua il servizio in forma di disponibilità ai sensi dell’art. 12, comma 4, deve essere reperibile presso il proprio domicilio, od altra sede da lui stesso indicata, per tutta la durata del turno assegnatogli.
  3. Durante il turno di guardia il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente, oppure – ove esista – dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto. Omissis…

Il  rifiuto di atti d’ufficio è un reato di pericolo,  che si perfeziona ogni volta in cui sia denegato un atto non ritardabile e dovuto in rapporto alla specifica qualità del pubblico ufficiale agente.

 

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Redazione

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