La vicenda afferisce alll’impugnazione di una Comunicazione Preventiva di Ipoteca della quale se ne chiedeva l’annullamento, limitatamente a quanto di sua competenza, per difetto di notifica della stessa e per omessa notificazione delle prodromiche Cartelle di pagamento ivi richiamate. ESTRATTO SENTENZA DEL GIUDICE: «Riscossione Sicilia ha prodotto in giudizio un messaggio di Posta Certificata nel cui corpo è specificato che “il file allegato è in formato PDF” (Cfr. all. in atti), mentre in ordine alla mancata attestazione di conformità nulla ha addotto e allegato. In punto di diritto si osserva: […] L’unico formato in grado di garantire l’autenticità, il contenuto, l’integrità e la provenienza del documento, è rappresentato dal PDF/A, che munito di firma digitale va a costituire il più noto formato .p7m. Qualora l’atto non sia in detta estensione, dovrà ritenersi nullo ed improduttivo di effetti giuridici. Non si potrà invocare la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” di cui all’art. 156 c.p.c., non venendo in discussione la legittimità della notifica ma la stessa validità o invalidità del provvedimento inoltrato attraverso il messaggio di posta elettronica. […] Il testè citato arresto giurisprudenziale ha puntualizzato inoltre che con la notifica via pec in formato “.pdf” non viene prodotto l’originale della cartella, ma una sola copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale; solo l’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma; in difetto di detta estensione del file, la notificazione a mezzo pec non è valida con conseguente annullamento della cartella notificata. […] In altri termini, la semplice trasmissione dell’atto impositivo in formato .pdf, ossia “la copia per immagine su supporto informatico”, come descritta dal citato comma 2 dell’art. 22, in assenza dunque di c.d. firma digitale (art. 24 CAD), determina un insanabile vizio di notifica (c.d. inesistenza giuridica della notifica e non semplice nullità), in quanto solo il formato .p7m garantisce la “genuinità” del contenuto dell’atto esattoriale inviato al destinatario. Circostanze, queste, di facile riscontro documentale ed inconfutabili. … PQM … Definitivamente pronunciando sull’opposizione avanzata con atto di citazione in opposizione avverso la Comunicazione Preventiva di Ipoteca, notificata a mezzo PEC dalla Riscossione Sicilia S.p.A. di Agrigento, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, l’annulla». (Cfr. G.d.P. Ribera, sent. 07.06.2019, n. 52)
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