Nel diritto costituzionale e nel diritto internazionale la sovranita’ connota il potere supremo nell’ambito dello Stato e nei rapporti internazionali l’indipendenza di un’entita’/soggetto statale. L’esercizio della sovranita’ esprime la possibilita’ di esercitare una supremazia nell’ambito di una comunita’ stanziata su un certo territorio. Per il diritto internazionale ha rilevanza solo il gruppo di persone di un soggetto di diritto pubblico internazionale le cui azioni, considerate dall’esterno, hanno valore vincolante per lo Stato e cioe’ il Capo di uno Stato o i rappresentanti di un Governo. Lo jus majestatis (sovranita’ territoriale) dello Stato si estende su tutto il suo territorio, ivi comprese le acque interne e marittime, cosiddette territoriali, nonche’ lo spazio aereo a essi sovrastante secondo il principio “usque ad inferos, usque ad sidera”. Il principio di territorialita’ e’ ampiamente descritto dall’art. 6 c.p. prevede che: “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e’ punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, e’ ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e’ verificato l’evento che e’ la conseguenza dell’azione od omissione” Chiunque (quindi cittadino di qualunque nazionalita’) e’ soggetto alla legge italiana qualora commetta un reato nel territorio italiano. La comandante tedesca della nave battente bandiera olandese e’ stata arrestata in flagranza di reato per violazione dell’Articolo 1100 del codice della navigazione: “Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni. La pena per coloro che sono concorsi nel reato e’ ridotta da un terzo alla meta’”. Il tentato naufragio, previsto dagli articoli 110 e 428 del codice penale, recita: “Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprieta’, e’ punito con la reclusione da cinque a dodici anni”. La “nave da guerra”, come strumento politico, militare e diplomatico dello Stato, gode di eccezionali privilegi internazionalmente riconosciuti, derivanti dalla condizione di “extraterritorialita’”. E’ pacifica la sua non assoggettabilita’ a nessun tipo di azione giudiziaria o a controlli di polizia di qualunque genere. In tempo di pace, la nave da guerra esercita “poteri autoritativi” in alto mare e non solo nei confronti di navi mercantili della propria bandiera, attraverso il Diritto di Visita ed il Diritto di Inseguimento. Per essere definita “nave da guerra” un’unita’ navale deve rispondere ai seguenti “requisiti”: appartenere alle Forze Armate di uno Stato; portare i segni distintivi esteriori delle Navi militari della sua Nazionalita’ (uso della bandiera navale militare; la bandiera di combattimento; la stella metallica a cinque punte a prora, ecc.); essere posta sotto il comando di un “Ufficiale di Marina” e l’equipaggio deve essere sottoposto alle regole della disciplina militare. Le unita’ navali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia Costiera sono considerate a tutti gli effetti navi da guerra, nonostante svolgano compiti prevalenti di polizia e non rispondano ad alcuni requisiti esposti sopra (vds. Cassazione Penale, sez. III, 14 giugno 2006, n. 31403). In particolare per la Guardia di Finanza, il D. Legisl. 68/2001 ha attribuito la funzione di esercitare in mare, in via esclusiva, le funzioni di polizia economica e finanziaria, nonche’ l’attivita’ di contrasto ai traffici illeciti. Svolge inoltre attivita’ di controllo del territorio, del mare e della portualita’ e di pattugliamento marittimo. In ambito della difesa, concorre all’allarme e al primo intervento alle frontiere marittime, alla vigilanza e alla difesa costiera, a terra ed in mare, e al controllo del traffico mercantile. Ecco, adesso possiamo parlare con qualche cognizione di causa di quanto accaduto recentemente a Lampedusa, fermo restando che l’ultima parola l’avra’ la magistratura ed il tribunale che giudichera’ il caso nella sua complessita’…
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