VENEZIA: TRANSITO NAVI DA CROCIERA, NUOVA ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Venezia – L’ammiraglio Piero Pellizzari, Comandante della Capitaneria di Porto di Venezia, a seguito del recente incidente della nave da crociera  “Msc Opera”, ha firmato una nuova ordinanza molto più restrittiva che disciplina  il transito delle navi da crociera dalla bocca di Porto di Lido-San Nicolò alla Stazione Marittima. L’ordinanza in questione, la n. 66 del 13.06.2018,  richiama integralmente l’ordinanza n. 17 del 10.04.2018 ed abroga l’ordinanza n. 65 del 2019…recita l’ordinanza in questione nelle premesse…considerato:”che con la richiamata Ordinanza n. 17/2018 a seguito di apposita e complessa istruttoria volta all’analisi tecnico – scientifica dei rischi connessi al passaggio delle unità navali lungo i canali lagunari marittimi di S. Marco e della Giudecca (sia rispetto ai profili di sicurezza della navigazione che per gli aspetti riconducibili alla massima tutela dell’ambiente lagunare di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2012 recante “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale”), sono state adottate ulteriori misure di mitigazione per detta tipologia di transito”…Vista: “la nota n°22796 in data 05/06/2019 del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale – proprio a seguito del sinistro in questione – sono state fornite indicazioni in merito alla riattivazione del Gruppo di lavoro costituito nel marzo 2017 […] che ha portato all’adozione, da parte dell’Autorità marittima,dell’Ordinanza n°17/2018“.  Fin’ora era previsto per la navigazione delle navi passeggeri nei canali veneziani il limite di velocità di 6 nodi con l’assistenza  obbligatoria di due rimorchiatori. Con la nuova ordinanza, in primis, si stabilisce che le navi siano tenute a garantire “a) il costante presidio da parte di personale di bordo del locale timoneria di emergenza, in comunicazione con il ponte di comando e la engine control room; b) l’adozione di un’idonea procedura di arresto d’emergenza della sola propulsione, compatibile con i ridotti tempi e spazi di manovra a disposizione lungo i canali lagunari marittimi attraversati; c) l’effettuazione durante la navigazione verso il porto di Venezia, intrapresa dalla partenza dallo scalo precedente o comunque nel corso delle 48 ore che precedano l’ingresso in laguna, di apposite verifiche ed esercitazioni concernenti le misure di sicurezza aggiuntive di cui sopra” . Per quanto riguarda l’utilizzo dei rimorchiatori le navi vengono divise in quattro classi in base alla loro stazza. Classe A (TSL ≥ 75.000) n. 3 rimorchiatori di cui 1 a poppa e 2 a prora; Classe B (60.000 ≤ TSL< 75.000)  n. 3 rimorchiatori di cui 1 a poppa e 2 a prora; Classe C (40.000 ≤ TSL< 60.000) n. 3 rimorchiatori di cui 1 a poppa e 2 a prora; Classe D (4.000 < TSL < 40.000) n. 2 rimorchiatori di cui uno a poppa ed 1 a prora.   Il limite di velocità è così disciplinato:  per la percorrenza del tratto compreso tra la bocca di porto di Lido e la Stazione marittima (in entrambe le direttrici di marcia) sono definiti come segue: – 8 (otto) nodi dalle bocche di porto fino al forte di Sant’Andrea; – 5 (cinque) nodi per la navigazione dal forte di Sant’Andrea fino al bacino di evoluzione della Stazione marittima. 2. In presenza di fattori meteo marini che possano compromettere la governabilità della nave qualora si mantengano i regimi di velocità di cui al comma precedente, il pilota incaricato della manovra, ha facoltà di indicare al comando di bordo l’opportunità di un adeguato superamento dei limiti di cui al comma 1, informando contestualmente via VHF (Ch.13) la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia. 3. In considerazione della riduzione dei limiti di velocità di cui al comma 1, l’Autorità marittima si riserva di non consentire il transito delle unità lungo i canali lagunari marittimi dalla bocca di porto di Lido fino al bacino di evoluzione della Marittima, in presenza di vento con intensità superiore a 20 (venti) nodi. Intervallo tra una nave e l’atra:  Fino ad oggi questo intervallo era di trenta minuti, così le navi entravano/uscivano in convoglio. Oggi l’intervallo minimo sale addirittura ad un’ora e trenta per le navi destinate a lasciare gli ormeggi della banchina Piave, mentre per le altre è stabilito in un’ora. La Capitaneria di Porto si è riservata, inoltre,  la possibilità di introdurre eventuali ulteriori misure volte a mitigare ulteriormente il rischio connesso al transito delle c.d. “grandi navi” lungo i canali lagunari marittimi dalla bocca di porto di Lido fino al bacino di evoluzione della Marittima, anche alla luce delle evidenze che dovessero emergere nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro di monitoraggio degli effetti delle misure applicate.

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