DCRETO SICUREZZA BIS: IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO SICUREZZA bis…Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” (G.U. n .138 del 14 giugno 2019), noto come decreto Sicurezza Bis, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2019 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e del Ministro de gli interni Matteo Salvini. Il decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2019. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTI: Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione… All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: 1-ter. “Il Ministro dell’interno, Autorita’ nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, puo’ limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e’ adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri”. SANZIONI: All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: 6-bis “Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave e’ tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell’articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica altresi’ la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. All’irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 8-bis.”

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