Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che prevede la diminuzione degli interessi di mora sui versamenti effettuati in ritardo delle cartelle di pagamento notificate ai contribuenti italiani dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il 24 maggio ed, entrerà in vigore dal prossimo 1 luglio. Gli interessi di mora sulle cartelle esattoriali erano fissati, fino ad oggi, al 3,01% fissati con provvedimento del 10 maggio 2018. Ad un anno da quel provvedimento, il saggio di interesse è stato limato e portato al 2,68%. Gli interessi iniziano a decorrere trascorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente debitore della cartella esattoriale di pagamento in assenza del relativo versamento. L’adeguamento annuale è previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 159 del 2015 ed è fissato tenendo conto della media dei tassi bancari attivi certificata dalla Banca d’Italia, riferita in questo caso al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018. Art. 13 comma 4° “La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 puo’ essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”. La norma che istituisce e regola gli interessi di mora sui ritardati pagamenti è l’articolo 30 del D.P.R. 602 del 1973 che detta le disposizioni in tema di riscossione delle Imposte sui redditi. L’art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi. Tali interessi si applicano solo alle somme iscritte a ruolo, non anche alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi già indicati in cartella. Gli interessi di mora vanno calcolati “a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento” E, come accennato sopra, si calcolano sui giorni di effettivo ritardo