CASSA FORENSE: MODELLO 5/2019

La comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA relativi all’anno 2018 (Mod 5/2019), deve essere effettuata entro il 30 settembre 2019 (lunedì) da tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi anche per frazione di anno e dai Praticanti iscritti alla Cassa a decorrere dal 2018 o da anni precedenti. Per  provvedere a tale adempimento la Cassa attiverà, a partire dal 20 giugno 2019 la procedura di invio alla quale puoi accedere collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, sezione “Accessi riservati” – “Posizione personale”, identificandosi con il  codice meccanografico ed il  codice PIN personale. Se si è smarrito o dimenticato il codice PIN, deve essere mediante la apposita procedura messa a disposizione sul sito stesso. Una volta inserito il reddito netto professionale e il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione dovuta con riferimento al  status professionale (es. iscritto Albo/Cassa, con o senza agevolazioni contributive, pensionato ecc.). Al termine della compilazione, per procedere all’effettivo invio del mod. 5, bisogna utilizzare l’apposito comando “INVIO TELEMATICO”; la validità dell’operazione, verrà certificata con effetto immediato. Il modello 5/2019 correttamente trasmesso verrà, quindi, conservato nel sistema informatico di Cassa Forense e, in qualunque momento, potrai riaprire il documento, archiviarlo autonomamente e/o stamparlo. Se risultano dovuti dei contributi da versare, sempre sul sito, si trovano disponibili le funzioni necessarie per la stampa della modulistica personalizzata  comprensiva del codice di versamento individuale da utilizzare, in via esclusiva, per i Tuoi pagamenti. I termini da rispettare per i versamenti dei contributi in autoliquidazione, se e in quanto dovuti, con riferimento al mod. 5/2019, sono i seguenti: 31 luglio 2019: (mercoledì) scadenza 1^ rata(50%) contributo soggettivo e contributo integrativo; 31 dicembre 2019: (martedì) scadenza 2^ rata(saldo) contributo soggettivo e contributo integrativo. Se iscritto e non ancora pensionato di vecchiaia,  è data la facoltà, in sede di mod. 5/2019, di esercitare l’opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo (modulare) in una misura compresa tra l’1% e il 10% del reddito netto professionale, sempre entro il “tetto” di € 98.050,00). Il contributo modulare volontario segue il regime fiscale del contributo soggettivo obbligatorio e concorre a formare un montante contributivo individuale utilizzabile per aumentare l’importo del futuro trattamento pensionistico con una quota aggiuntiva di pensione (c.d. “quota modulare”) calcolata con il sistema contributivo. In caso di adesione all’opzione per la contribuzione modulare volontaria, il termine ultimo per effettuare il relativo versamento, (esclusivamente tramite M.Av.) è il 31 dicembre 2019 (rata unica). Dopo tale data, non potranno essere accettati dalla Cassa eventuali versamenti a titolo di contribuzione modulare (cfr. art. 26, ultimo comma, del Regolamento dei Contributi). I pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti alla Cassa e che percepiscono reddito da attività professionale, a partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione o alla maturazione dell’ultimo supplemento devono corrispondere il contributo soggettivo, sino al tetto reddituale, nella misura del 7,25% del reddito professionale e nella misura del 3% per la parte di reddito eccedente il tetto, fermo restando il 4% del volume di affari IVA effettivamente prodotto.

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Redazione

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