ACCESSO AL MARE ATTRAVERSO GLI STABILIMENTI BALNEARI di Angelo RUBERTO

Ogni anno sulle nostre spiagge, nelle aree date in concessione,  si ripete lo stesso fenomeno. I titolari degli stabilimenti balneari cercano di impedire il libero passaggio per raggiungere la battigia. Ma, accedere al mare attraversando l’area in concessione agli stabilimenti balneari, si può fare liberamente e gratuitamente .  L’art. 11, comma 2 lett. d)  della legge 217 del 15 dicembre 2011 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010. (12G0001) – GU Serie Generale n.1 del 02-01-2012 -)  su questo punto è chiaro: ” fermo restando, in assoluto, il diritto libero e  gratuito  di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di  balneazione, disciplinare le ipotesi di  costituzione  del  titolo  di  uso  o  di utilizzo delle aree del demanio marittimo”…Se al bagnante non viene consentito di  passare attraverso l’area in concessione allo stabilimento balneare  per raggiungere il mare o viene costretto a pagare, può e, deve chiedere l’intervento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di competenza, o anche la Polizia Municipale. “Un vero e proprio abuso – secondo  l’Unione Nazionale consumatori ricordando il vademecum sui diritti dei bagnanti – che non tiene conto del fatto che la spiaggia è un bene pubblico, appartiene al demanio anche se è data in concessione agli stabilimenti balneari. Impedirne l’accesso o chiedere un pagamento è quindi una violazione di legge”. Per quanto riguarda l’uso della battigia, la legge parla di un generico diritto alla fruizione della battigia anche ai fini della balneazione, ma non è chiaro cosa si intenda per fruizione. Secondo l’interpretazione più comune, è vietato posizionare  ombrelloni e sdraio propri ma lo è anche lasciare in spiaggia asciugamano, borse e vestiti. “La battigia o bàttima è quella parte di spiaggia contro cui le onde sbattono al suolo. Si tratta di una fascia più o meno ampia, in funzione non solo dell’inclinazione del suolo e della forza del moto ondoso, ma anche dell’ampiezza delle maree. Da un punto di vista tecnico, la battigia costituisce la parte superiore della zona intertidale (piano mesolitorale o zona intertidale o zona intercotidale è la zona del litorale che dipende dalle maree, in quanto è emersa in condizioni di bassa marea e sommersa con l’alta marea), ma nel nostro paese questa distinzione non è di solito molto significativa, data la debolezza dei fenomeni di marea su gran parte delle coste della penisola. La linea della battigia viene periodicamente monitorata dalle autorità preposte – Capitanerie di Porto – Guardia Costiera -, alla difesa delle coste, per rilevare tempestivamente gli spostamenti della linea di costa, e d adottare le misure necessarie”. Per l’uso della battigia  le Regioni devono: 1. individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; 2. individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. A ciò si aggiungono molte ordinanze comunali che prevedono “il divieto di occupare con ombrelloni, sdraio o anche semplici teli mare la fascia di 5 metri dalla battigia e il divieto di permanenza in tale spazio, poiché deve rimanere a disposizione per i mezzi di soccorso”. In questo caso, ovviamente, il divieto vale per tutti, quindi anche per i gestori del lido e per chi paga l’ingresso. Da ultimo, quando al (potenziale) bagnante, in violazione delle norme sopra indicate, viene fisicamente impedito l’accesso e, quindi, di raggiungere la battigia potrebbe configurarsi più di una sanzione amministrativa., ma si potrebbe configurare il reato previsto e punito dall’ art. 610 CP.

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Redazione

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