IDENTITY THEFT di Angelo RUBERTO

IDENTITY THEFT, cioè il furto di identità in rete –  condotta criminale perpetrata spacciandosi per un’altra persona e rivolta, in molti casi, a ottenere indebitamente denaro o vantaggio –  pur non corrispondendo materialmente ad una sostituzione di persona vera e propria, in mancanza di norma incriminatrice specifica, viene ricondotto dalla giurisprudenza della corte di cassazione nell’ambito del reato di cui all’art. 494 del c.p. “sostituzione di persona”:   Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio   o di recare ad altri un danno, inducendo taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.   Il legislatore con il decreto legge n. 93 del 14. 08. 2013 – convertito dalla  legge 119 del 15.10. 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”  – ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il concetto di “identità digitale” . L’art. 9 del citato decreto “Frode informatica commessa con sostituzione d’identita’ digitale recita: 1. All’articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo comma, e’ inserito il seguente: «La pena e’ della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e’ commesso con  furto o indebito utilizzo  dell’identita’ digitale in danno di uno o piu’ soggetti. Trattasi di delitto punibile a querela della persona offesa salvo, che ricorra  l’ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 640 ter ovvero altra circostanza aggravante. GIURISPRUDENZA: “Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crea ed utilizza un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un “nickname” di fantasia ed a caratteristiche personali negative. (In motivazione, la Corte ha osservato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul “social network” evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine” (Cfr.: Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25774 del 16 giugno 2014)…Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete ‘internet’ nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l’immagine e la dignità (nella specie a seguito dell’iniziativa dell’imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale) (Cfr.:Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46674 del 14 dicembre 2007).

 

 

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