SERVIZIO DI ORMEGGIO: CONVEGNO A TRIESTE DOPO IL REGOLAMENTO (UE) 352 DEL 2017

Si è svolto a Trieste lo scorso 17 maggio, presso la Stazione Marittima di Trieste il convegno “il servizio di ormeggio dopo il Regolamento Ue 2017 del 352 (Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti). In rappresentanza delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – erano presenti il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino ed, i Direttori Marittimi di Veneto, Toscana e Calabria, Contrammiragli Piero Pellizzari, Giuseppe Tarzia,  Giancarlo Russo, e il Capo del 2° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capitano di Vascello Pietro Preziosi. Aprendo i lavori del convegno il presidente dell’ANGOPI, l’associazione nazionale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, Cesare Guidi ha ricordato come, l’originaria formulazione del Regolamento, che era «tutta centrata sull’idea, sbagliata, che solo con la liberalizzazione dei servizi portuali, si potesse compiutamente ottimizzare le potenzialità di sviluppo dei porti europei, è stata sensibilmente ridimensionata». Contrariamente all’indirizzo seguito nel passato dalla Commissione, ha affermato Guidi , con il Regolamento anche al servizio di ormeggio viene riconosciuto in sede europea «il legame con la sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell’approdo, uniformando, di fatto, la relativa funzione a quella dei servizi di pilotaggio e di rimorchio». Il numero uno degli ormeggiatori italiani ha sottolineato che un contributo determinante in questa direzione è «derivato da quanto definito nell’aprile del 2016 in ambito IMO, attraverso le linee guide sulla formazione e l’istruzione minima per gli ormeggiatori». L’ultimo tassello che manca per dare armonia al quadro normativo e rafforzare il nesso tra il servizio di ormeggio e la sicurezza è  la modifica – «speriamo imminente», ha precisato Guidi –  del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione che individuerà «un percorso formativo obbligatorio per conseguire uno specifico Certificato di competenza, necessario per potere accedere e svolgere il nostro servizio». l’ammiraglio Giovanni Pettorino ha sottolineato come “c’è un equilibro tra il comandante del porto e i Servizi tecnico nautici. Il rischio è che questo equilibro venga messo in difficoltà da soggetti terzi. Guai – ha avvertito – a toccare il quadro normativo». Zeno D’Agostino, vice presidente Espo, ha detto, dal canto suo, che «i porti sono luoghi delicatissimi. L’Europa si trova in un contesto di rilevanti cambiamenti geopolitici, nell’ambito dei quali il ruolo dei servizi tecnico nautici diventa delicato, atteso anche il loro coinvolgimento in materia di security. E’ quindi necessario che la Ue si raccordi su queste questioni cruciali nei tempi in cui viviamo». Sergio Maria Carbone ha spiegato come “’l’ormeggio è funzionale alla navigazione e non alle attività portuali» e che, «se il servizio di ormeggio non fosse erogato in regime di monopolio vi sarebbe una moltiplicazione dei costi». Per Carbone, «Il modello italiano è il più coerente rispetto alla soddisfazione dell’esigenza pubblicistica insita in questo servizio»; peraltro, anche sotto il profilo tariffario il professore ha evidenziato «come il modello italiano, coerente ai principi dell’Unione, ha consentito di definire tariffe ritenute soddisfacenti dagli utenti». Considerazioni sono anche state fatte sul ruolo pubblico del porto, «fondamentale per consentire un controllo pubblico nell’ambito degli avviati processi di integrazione verticale e orizzontale che stanno interessando il settore marittimo”.

NORMATIVA NAZIONALE: Art. 14. (Competenze dell’autorità marittima), legge 84 del 1984 come modificato dalla l. 1 DICEMBRE 2016, N. 230: 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e (…) spettano all’autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. 1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo. ((L’obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e
disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta
dell’autorità marittima, d’intesa con l’autorità (DI SISTEMA) portuale ove istituita, sentite le
associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l’autorità
marittima, sentita l’autorità (DI SISTEMA) portuale ove istituita, può temporaneamente
modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a
trenta giorni, prorogabili una sola volta)). I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei
servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base di un’istruttoria condotta congiuntamente dal comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di
sistema portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale. 1-ter. Nei porti sede di autorità di sistema portuale la disciplina e l’organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall’Autorità marittima di intesa con l’autorità di sistema portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d’approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.

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