DOMICILIO FISCALE E RESIDENZA FISCALE – CHE DIFFERENZA C’E’? – COME VENGONO DETERMINATI? – LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE – DELLE PERSONE GIURIDICHE – PRESUNZIONI DI RESIDENZA DELLE SOCIETA’ ESTERE – ESTEROVESTIZIONE
Il domicilio fiscale è un concetto distinto da quello di residenza fiscale. La residenza fiscale, nell’ambito delle imposte sui redditi, è una nozione di diritto tributario sostanziale, che determina la tassazione in Italia della totalità dei redditi del residente anche se prodotti all’estero.
DOMICILIO FISCALE
Il domicilio fiscale, in particolare, è una nozione di diritto formale, che risolve problemi di competenza territoriale, perciò hanno domicilio fiscale sia i residenti, sia i non residenti. Infatti, il domicilio fiscale è dato dal Comune nella cui anagrafe i cittadini sono iscritti. Per i cittadini residenti all’estero il domicilio fiscale coincide con il Comune nel quale il reddito si è prodotto o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché i soggetti considerati residenti ai sensi dell’art. 2, co. 2-bis del DPR 917/86, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello Stato (art. 58, co. 2, DPR 600/73).
I soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti) hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale. Unica deroga a questi principi è data dall’art. 59 del TUIR, il quale prevede per la pubblica amministrazione la possibilità di stabilire il domicilio fiscale la dove il soggetto svolge l’attività prevalente o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dove hanno la sede amministrativa.
Il soggetto passivo può chiedere il cambiamento del domicilio fiscale, se concorrono particolari circostanze. Competente in materia è il Ministero dell’economia e delle finanze, mentre alla Direzione regionale competono i casi di cambio di domicilio nell’ambito provinciale. La causa di variazione di domicilio ha comunque effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato (art. 58, co. 5, DPR 600/73).
La pubblica amministrazione è, comunque, tenuta ad assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati (art. 6 L. 212/2000 – Statuto del contribuente), pertanto, deve comunicarglieli nel luogo di effettivo domicilio quale risulta da informazioni indicate dal contribuente in possesso dell’amministrazione stessa o di altre amministrazioni pubbliche o nel luogo ove questi ha eletto il domicilio speciale in relazione al procedimento a cui gli atti da comunicare si riferiscono. Per tributi diversi dalle imposte dirette spesso prevalgono altri criteri, quali la residenza e, persona, la dimora come accadeva per la soppressa imposta di soggiorno.
DOMICILIO DIGITALE
Al fine di facilitare la comunicazione con la pubblica amministrazione, ogni cittadino può indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), quale suo domicilio digitale (art. 3-bis D. Lgs. 82/2005). L’indirizzo è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato.
RESIDENZA FISCALE
L’individuazione della residenza di un contribuente è essenziale per la tassazione di ogni suo reddito, considerato che il soggetto fiscalmente residente in Italia ha l’obbligo di tassare nel nostro Paese i redditi che ha realizzato ovunque nel mondo (in base al principio del “world wide taxation”), mentre il soggetto non residente deve sottoporre a tassazione in Italia solo i redditi che ha prodotto nel nostro territorio.
RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE
La residenza fiscale delle persone fisiche in Italia viene determinata secondo l’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente,
- hanno la residenza o
- il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.
Le condizioni di cui sopra sono tra loro alternative, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato ai fini fiscali residente in Italia. I soggetti che trasferiscono la propria residenza in paesi aventi una fiscalità agevolata, secondo il co. 2-bis dell’art. 2 TUIR, sono considerati dal legislatore in via presuntiva come fiscalmente residenti in Italia, salvo che effettivamente dimostrino la loro effettiva residenza nel paese estero.
RESIDENZA FISCALE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALE
Secondo l’art. 5, co. 3, del DPR n. 917/86 sono da considerarsi residenti le società di persone e i soggetti che “per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede amministrativa o l’oggetto principale, nel territorio dello Stato“. Allo stesso modo per le società di capitale, l’art. 73, co. 3, del DPR n. 917/86, considera residenti ai fini delle imposte dirette le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, abbiano nel territorio dello Stato, alternativamente:
- la sede legale, la quale si identifica con la sede sociale indicata nell’atto costitutivo o nello statuto;
- la sede amministrativa – localizzazione del top management da cui provengono gli impulsi volitivi della società – il luogo ove viene svolta l’attività di gestione, da desumere da dati concreti quali, ad esempio, l’esistenza di uffici amministrativi o l’indicazione su documenti o fatture;
- l’oggetto principale dell’attività, il quale è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata (articolo 73, comma 4 del DPR n. 917/86), in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale della società o dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
PRESUNZIONE DI RESIDENZA DELLE SOCIETA’ ESTERE
Con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della cd. “esterovestizione“ (la residenza fittizia all’estero delle società e persone fisiche), l’art. 35, co. 13, del D.L. n. 223/06 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una presunzione legale relativa, in virtù della quale si considera esistente nel territorio dello Stato la sede di società ed enti non residenti (ma residenti in paesi con fiscalità agevolata) che soddisfano determinati requisiti. Secondo l’art. 73, co. 5-bis del DPR n. 917/86, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che:
- detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 comma 1 c.c. in società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato. Per effetto del richiamo all’art. 2359, comma 1 c.c., il controllo su tali soggetti può essere esercitato alternativamente:
- tramite la maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea ordinaria;
- mediante un numero di voti necessario a garantire un’influenza dominante sull’assemblea medesima;
- in virtù di particolari vincoli di natura contrattuale;
- sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 comma 1 c.c. da soggetti residenti nel territorio dello Stato, o in alternativa sono amministrati da un Consiglio di Amministrazione o altro organo equivalente composto prevalentemente da persone fisiche residenti in Italia.