SINDACATI MILITARI: QUID JURIS? di Angelo RUBERTO

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevede che “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” invece di prevedere che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da due distinte ordinanze di rimessione, rispettivamente del Consiglio di Stato (R.G. n. 111/2017) e del T.A.R. Veneto (R.G. n. 198/2017), relative all’asserito contrasto del richiamato art. 1475, 2° comma del Codice dell’ordinamento militare, con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, con indicazione, quali norme interposte, sia di alcuni articoli della CEDU, sia dell’art. 5 terzo periodo, della Carta Sociale Europea (CSE) paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea che riconosce il diritto di associazione sindacale. Nello specifico, venivano richiamati gli articoli 11(“Libertà di riunione e di associazione”) e 14 (“Divieto di discriminazione”) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia: Con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte Costituzionale:

  • ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;
  • ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento.
  • ha confermato la legittimità del comma 2 dell’articolo 1475 nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, “divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse”.

Intanto,  in attesa di un intervento legislativo in materia di associazioni militari a carattere sindacale, il Ministero della Difesa ha emanato la  circolare del 21.09.2018 allo scopo di integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l’avvio delle procedure di costituzione dei sodalizi professionali a carattere sindacale.

La circolare prescrive le seguenti condizioni “soggettive, oggettive e funzionali”:

  1. divieto di avvalersi del diritto di sciopero; 2. divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari; 3. uso di una denominazione idonea ad evidenziare la natura di associazione professionale militare, sia pure a carattere sindacale, e che non richiami, in modo equivoco, sigle sindacali per le quali sussiste il divieto di adesione; 4. adesione del solo personale militare in servizio e di quello in ausiliaria, quest’ultimo in quanto pienamente assoggettabile ad obblighi di servizio, destinatario di una specifica indennità per tale disponibilità e comunque soggetto a determinati vincoli dall’art. 994 COM, che stabilisce come “Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare. L’inosservanza di tale divieto comporta l’immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell’ausiliaria”; 5. iscrizione del personale militare di qualsiasi ruolo e grado a tutela degli interessi di tutti gli iscritti, a prescindere dal ruolo di appartenenza; 6. esclusione dalle competenze, o comunque dalle finalità statutarie, della trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale; 7. estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura; 8. rispetto del principio di democraticità delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 52 della Costituzione, anche al fine di rendere effettiva la libertà di associazione riconosciuta, con particolare attenzione alla elettività delle cariche direttive, per le quali deve dunque essere prevista una durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo; 9. osservanza del principio di neutralità delle Forza Armate ai sensi degli articoli 97 e 98 della Costituzione, valido per tutto il pubblico impiego e a maggior ragione per i Corpi deputati alla difesa della Patria; 10. chiarezza inequivocabile riguardo alla struttura organizzativa, alle modalità di costituzione e di funzionamento nonché alle fonti di finanziamento, consistenti esclusivamente nei proventi delle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati; 11. assenza di finalità lucrative e previsione di rendiconti patrimoniali annuali, con carattere di massima trasparenza e visibilità; 12. rispetto dei principi di trasparenza e privacy, come dettati dall’ordinamento

Diverse autorizzazioni per la costituzione di  sindacati militari sono stati firmati  dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Intanto non mancano le critiche – ingiuste – ai sindacalisti militari, da parte di personale militare in congedo. Il Generale BERTOLINI candidato alle elezioni  europee con il partito di Giorgia MELONI – Fratelli d’Italia – in merito ai sindacati militari dice:  “Forze Armate umiliate da sottoalimentazione e sindacalizzazione. Tanti Checchi Zalone in cerca di posto fisso.Sarebbe opportuno, prima di criticare, vederli all’opera i novelli sindacalisti che comunque la maggior parte ha già esperienza in organizzazioni similari come le rappresentanze militari previsti dalla legge 11 luglio 1978 n. 382.  RAPPRESENTANZE MILITARI: Co.Ce.R. (Consiglio Centrale di Rappresentanza): organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato in sezioni di Forza Armata o di Corpo Armato rappresenta unitariamente il personale dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera; Co.I.R. (Consiglio Intermedio di Rappresentanza): organo di rappresentanza intermedio, svolge la sua attività presso gli Alti comandi. Ogni Ente di Forza Armata di livello divisione o superiore è rappresentato dal suo COIR; Co.Ba.R. (Consiglio Base di Rappresentanza): organo di base di rappresentanza del personale militare, generalmente opera a livello reggimentale, sulle Unità Navali da guerra e rappresenta il personale presso il Comandante di Corpo)

 

 

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