LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA

 

Approvato definitivamente al senato, con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti, giovedì 28 marzo, in via definitiva il disegno di legge, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. Il provvedimento fortemente voluto da Matteo SALVINI – ne ha fatto uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale – è legge e, si compone di 9 articoli, i quali, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. Di seguito le principali modifiche alle norme vigenti in materia.

DIFESA SEMPRE LEGITTIMA – L’articolo 1 della legge modifica l’articolo 52 del codice penale sulla “difesa legittima”, precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all’articolo 52, per il quale si considera “sempre in stato di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
NON PUNIBILITA’ PER GRAVE TURBAMENTO – Si esclude, con una modifica al codice penale in materia di “eccesso colposo” nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, “trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità”, cioè quando l’aggressore agisce in “circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.
RISARCIMENTO DEL DANNO – All’articolo 3 si stabilisce che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
PENE PIU’ SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO – L’articolo 4, interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendo le pene. E’ infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento è previsto con riguardo all’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva che aumenta sia il minimo che il massimo passando da uno a cinque anni a “da due fino a sei anni”.
FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO – Il disegno di legge interviene sulle pene per il furto in abitazione e lo scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). L’articolo 5 inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate con un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2.000 euro).
RAPINA – L’articolo 6 del disegno di legge, infine, interviene sul reato di rapina. La disposizione modifica le sanzioni: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate il disegno di legge prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.000 a 4.000 euro” (ora è da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.500 a 4.000 euro” (ora da 1.538 a 3.098 euro).
LEGITTIMA DIFESA NEL CODICE CIVILE – L’articolo 7 prevede che nei casi della legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. La modifica vuole fare in modo che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”. (L’articolo 2044 c.c. prevede che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. La disposizione prevede quindi una causa di esclusione dell’antigiuridicità, per la quale un fatto, astrattamente configurabile come fonte di responsabilità, perde, in ragione del ricorrere di tale particolare circostanza, i tratti di riprovevolezza).
SPESE DI GIUSTIZIA – L’articolo 8 del disegno di legge introduce novità al testo unico sulle spese di giustizia estendendo le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. E’ comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.
PRIORITA’ NEI PROCESSI – All’articolo 9 della legge si interviene sul codice di procedura penale affinché “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose”.

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