“TRUFFE ASSICURATIVE ON LINE”: IVASS, SEGNALA SITI IRREGOLARI

 

 Il fenomeno delle “truffe assicurative on-line” muove un giro di affari illegale – con al centro quasi esclusivamente polizze Rc auto, soprattutto temporanee – di oltre tre milioni di Euro. I cittadini, ingannati da opportunità di risparmio sui costi della polizza, alla fine perdono i soldi, non hanno copertura assicurativa e possono incorrere in multe, sequestro del veicolo e sospensione della patente. Con un comunicato, l’IVASS ha segnalato “www.assicuratipergiorni.com”, sito internet irregolare nel quale viene effettuata distribuzione di polizze assicurative. Le polizze ricevute dai clienti sono false ed i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati dall’Istituto all’Autorità Giudiziaria.  L’IVASS raccomanda ancora una volta di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione online di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea. In particolare, l’Istituto consiglia ai consumatori di controllare, prima della sottoscrizione, che i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it:

L’IVASS raccomanda anche di verificare sul proprio sito che il beneficiario del pagamento del premio sia un intermediario iscritto al RUI e che in caso di richiesta di pagamento del premio a favore di carte di credito prepagate/ricaricabili e/o di conti bancari (anche on-line), l’intermediario iscritto nel RUI sia il titolare della carta o del conto.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center Consumatori dell’IVASS: numero verde 800-486661, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.

I siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari che svolgono attività on-line devono sempre indicare:

a) i dati identificativi dell’intermediario;

b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;

c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

I siti o i profili Facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.

Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitati ad operare in Italia, infine, il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.