TASSO DI INTERESSE LEGALE TRIPLICATO DAL 01 GENNAIO 2109. DECRETO 12 dicembre 2018


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel
fissare al 5 per cento  il  saggio  degli  interessi  legali  di  cui
all'art. 1284,  primo  comma,  del  codice  civile,  prevede  che  il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare  detta  misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli  di  Stato  di
durata non superiore a dodici  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di
inflazione registrato nell'anno; 
  Visto  il  proprio  decreto  13  dicembre  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n.  292,  con  il  quale  la
misura del saggio degli interessi legali e' stata  fissata  allo  0,3
per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; 
  Ravvisata l'esigenza, sussistendone i  presupposti,  di  modificare
l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari  alla
media aritmetica degli anzidetti indici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura del saggio degli interessi legali di  cui  all'art.  1284
del codice civile e' fissata allo 0,8 per cento  in  ragione  d'anno,
con decorrenza dal 1° gennaio 2019. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 dicembre 2018 
 
                                                    Il Ministro: Tria

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