– l’art. 93, comma 7, del D. L.vo 50 del 2016, con riferimento alle garanzie per la partecipazione alle procedure, prevede che nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa;
– ai sensi dell’art. 95, comma 13, del D. L.vo 50 del 2016, con riferimento ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente (in proposito, si vedano anche le Linee guida n. 2 dell’ANAC, di cui alla Delibera ANAC 02.05.2018, n. 424, nonché la Sentenza del Consiglio di Stato 10.10.2019, n. 6907 che statuisce : “La legge di gara, qualora preveda il rating di legalità quale criterio premiante nella valutazione dell’offerta tecnica ai sensi dell’articolo 95 comma 13 del Codice (D. L.vo n. 50 del 2016), senza prevedere meccanismi di compensazione per microimprese, piccole e medie imprese, è illegittima”.
Articolo 95 comma 13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.
DELIBERA N. 176 DEL 21 febbraio 2018- Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la disciplina di gara, nella parte in cui prevede il rating di legalità quale criterio premiale all’interno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, senza prevedere meccanismi di compensazione per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, non sia conforme all’articolo 95, comma 13 del d.lgs. n. 50 del 2016 e alle Linee Guida n. 2/2016, adottate dall’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.
Decreto Legge n. 1 del 2012 – Art. 5-ter (Rating di legalità delle imprese) 1. Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.